Cumulo gratuito: la Cassazione chiarisce i criteri per i professionisti

Pubblicato il 21 ottobre 2025

Cumulo gratuito dei periodi assicurativi: chiarimenti della Cassazione sulle modalità di calcolo della pensione a carico delle Casse professionali private.

Cassazione su cumulo gratuito e regole di calcolo per le Casse

Con la sentenza n. 27844 del 19 ottobre 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro ha affrontato il tema delle regole di calcolo della pensione in regime di cumulo gratuito dei periodi assicurativi dei professionisti.

La Suprema Corte ha precisato che le Casse di previdenza professionali non possono introdurre criteri propri o difformi rispetto a quelli stabiliti dalla legge per la determinazione della quota di pensione.

La decisione delimita i confini dell’autonomia regolamentare degli enti e rafforza il principio di uniformità del sistema previdenziale tra le diverse gestioni.

Cos’è il cumulo gratuito  

Il cumulo gratuito - si rammenta - consente di sommare, senza oneri a carico dell’assicurato, i periodi contributivi maturati in diverse gestioni previdenziali al fine di ottenere un’unica pensione.

Introdotto dalla Legge n. 228/2012 e successivamente esteso alle Casse di previdenza professionali dalla Legge n. 232/2016, l’istituto permette di valorizzare l’intera anzianità contributiva, superando le limitazioni dei precedenti sistemi di ricongiunzione e totalizzazione.

I fatti del caso  

L’origine della controversia  

La vicenda riguarda un professionista che, dopo un lungo periodo di contribuzione presso l’INPS — comprensivo di anni riscattati e ricongiunti — si era iscritto, dal 1996, alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti, raggiungendo complessivamente circa 49 anni di anzianità contributiva, di cui 46 non coincidenti tra le diverse gestioni.

La domanda di pensione e il nuovo regolamento  

Nel marzo 2017, avendo maturato 42 anni e 10 mesi di contribuzione, l’interessato aveva presentato domanda di pensione anticipata in regime di cumulo gratuito alla Cassa, quale ente di ultima iscrizione.

Egli riteneva che la quota spettante dovesse essere calcolata secondo l’articolo 26 del Regolamento unitario, vigente alla data della domanda, applicando il metodo retributivo fino al 2003 e il contributivo successivamente, considerando l’intera anzianità complessiva maturata.

La Cassa, con comunicazione del 5 luglio 2018, aveva invece applicato il nuovo articolo 37-bis del Regolamento, approvato nel maggio 2018, liquidando una pensione in cumulo pari a 5.700 euro annui lordi, contro i 16.600 euro che sarebbero spettati in caso di pensione di vecchiaia ordinaria.

Il giudizio e le decisioni di merito  

Ritenendo illegittima tale applicazione, il professionista ha agito in giudizio, sostenendo che il nuovo articolo introducesse un criterio peggiorativo contrario alla normativa sul cumulo gratuito.

La Corte d’Appello di Venezia aveva accolto il ricorso del commercialista, affermando che la Legge n. 232/2016, nel modificare la Legge n. 228/2012, non prevede adattamenti regolamentari interni, e che il calcolo deve avvenire secondo l’articolo 26 del Regolamento e i commi 245 e 246 della Legge 228/2012, valorizzando l’intera contribuzione complessiva.

Contro tale decisione, la Cassa ha proposto ricorso per Cassazione.

La decisione della Cassazione sul cumulo gratuito  

Le argomentazioni della Cassa Dottori Commercialisti  

L’ente ricorrente ha invocato l’autonomia normativa e gestionale riconosciuta dal D.Lgs. n. 509/1994, sostenendo che fosse necessario disciplinare il cumulo gratuito con norme proprie.

Ha inoltre difeso la legittimità dell’articolo 37-bis del Regolamento, considerandolo una misura indispensabile per garantire l’equilibrio di bilancio di lungo periodo.

La posizione della Corte di Cassazione  

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27844/2025 ha rigettato il ricorso, confermando la pronuncia della Corte d’Appello di Venezia.

Secondo la Corte, la disciplina del cumulo gratuito dei periodi assicurativi, introdotta dall’art. 1, commi 239-246, della Legge n. 228/2012, come modificata dalla Legge n. 232/2016, è immediatamente applicabile e autoapplicativa, e non richiede adattamenti regolamentari interni da parte delle Casse di previdenza.

Gli Ermellini, sul punto, ricorda che il legislatore non ha, invero, richiesto alcun adattamento delle norme regolatorie interne del singolo ente previdenziale al sistema volto a riconoscere il diritto al trattamento pensionistico in regime di cumulo gratuito.

La Corte precisa, inoltre, che la normativa non introduce un nuovo metodo di calcolo, ma rinvia ai sistemi già vigenti nelle varie gestioni previdenziali:

"Il legislatore - si legge nella decisione - non ha introdotto, ex novo, un sistema di calcolo delle pensioni in regime di cumulo gratuito, ma ha rinviato ai singoli sistemi di calcolo vigenti nelle varie gestioni previdenziali".

Uniformità e tutela delle carriere miste  

La Cassazione sottolinea che l’estensione del cumulo gratuito alle Casse privatizzate è volta a superare le disuguaglianze tra iscritti a più gestioni e a garantire uniformità di trattamento.

La disciplina del cumulo contributivo ha lo scopo di eliminare gli svantaggi pensionistici derivanti da carriere svolte in gestioni diverse e di superare le penalizzazioni previste dai precedenti sistemi di ricongiunzione e totalizzazione.

Le modalità di calcolo  

Il sistema di calcolo applicabile, in tale contesto, deve essere individuato in base al periodo di maturazione dei contributi:

Il sistema di calcolo applicato a ciascuna annualità - puntualizza la Cassazione - "sarà quello previsto nel periodo in cui tale annualità è maturata […] Il sistema contributivo si applica con riferimento a tutte le annualità decorrenti dal 2004".

Il sistema, in altri termini, è quello previsto nel periodo in cui tale annualità è maturata e il cumulo gratuito non richiede alcun adattamento delle norme regolamentari interne della Cassa.

Conclusioni della Corte  

La Cassazione, in definitiva, ha confermato la decisione della Corte d’Appello, rigettando il ricorso dell’ente previdenziale e disponendo la compensazione integrale delle spese di lite, in considerazione della novità e complessità della questione.

Ha inoltre disposto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore contributo unificato.

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