Cumulo Tremonti Ambiente e Conto Energia: linee guida GSE per la sanatoria

Pubblicato il 13 febbraio 2026

Il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (GSE) ha pubblicato le modalità operative per l’attuazione dell’articolo 43 della Legge 2 dicembre 2025, n. 182, norma che disciplina la definizione del cumulo tra:

La disposizione consente ai soggetti interessati di continuare a percepire le tariffe incentivanti, a fronte della presentazione di un’istanza al GSE entro il 9 marzo 2026 e dell’accettazione di specifiche condizioni economiche.

L’intervento normativo si inserisce in un contesto caratterizzato da un diffuso contenzioso amministrativo e tributario in materia di divieto di cumulo tra aiuti pubblici.

A cosa servono le nuove linee guida GSE

Le linee guida pubblicate dal GSE hanno la finalità di:

  1. Regolarizzare le posizioni dei soggetti che hanno fruito congiuntamente della Tremonti Ambiente e delle tariffe incentivanti del Conto Energia;
  2. disciplinare le modalità di presentazione dell’istanza di definizione;
  3. stabilire i criteri per la compensazione del beneficio fiscale;
  4. regolamentare gli effetti sui giudizi pendenti.

La Tremonti Ambiente prevedeva una detassazione del reddito imponibile per investimenti ambientali, inclusi gli impianti fotovoltaici. Il Conto Energia riconosceva invece una tariffa incentivante per l’energia prodotta.

Nel tempo si è consolidato l’orientamento secondo cui la Tremonti Ambiente costituisce un aiuto pubblico rilevante ai fini del divieto di cumulo, con conseguenti provvedimenti di recupero delle tariffe incentivanti da parte del GSE. L’articolo 43 della Legge n. 182/2025 introduce un meccanismo di definizione volto a superare tali criticità, consentendo la prosecuzione dell’erogazione delle tariffe incentivanti mediante la compensazione del beneficio fiscale fruito e l’applicazione di una riduzione strutturale dell’incentivo.

Chi può presentare l’istanza

Sono legittimati alla presentazione dell’istanza i Soggetti Responsabili di impianti fotovoltaici che:

L’istanza può essere presentata anche in presenza di:

aventi ad oggetto il divieto di cumulo tra i due regimi agevolativi.

Quando presentare l’istanza

L’istanza deve essere presentata entro il 9 marzo 2026.

Il termine è espressamente qualificato come perentorio. Il mancato rispetto della scadenza comporta l’impossibilità di accedere al meccanismo di definizione previsto dall’articolo 43 della Legge n. 182/2025.

Considerata la complessità delle attività preliminari, si rende necessario avviare tempestivamente:

Come funziona la sanatoria

La prosecuzione delle tariffe incentivanti è subordinata all’accettazione di due condizioni cumulative.

1. Compensazione del beneficio fiscale

Il Soggetto Responsabile deve accettare la compensazione sulle tariffe incentivanti di un importo pari al beneficio fiscale effettivamente fruito ai sensi della Tremonti Ambiente.

L’importo:

2. Decurtazione del 5% delle tariffe incentivanti

È prevista una riduzione del 5% delle tariffe incentivanti per l’intera durata della convenzione in Conto Energia.

La riduzione ha carattere strutturale e si applica fino alla scadenza contrattuale.

Modalità operative di presentazione

L’istanza deve essere:

Documentazione da allegare

Alla domanda devono essere allegati:

La documentazione a supporto della quantificazione deve essere resa disponibile in caso di controlli.

Requisiti del professionista asseveratore

L’asseverazione deve essere rilasciata da un professionista:

Il professionista deve attestare il possesso dei requisiti di professionalità, indipendenza e imparzialità.

Effetti sui giudizi pendenti

In presenza di contenzioso:

  1. l’istanza deve essere depositata nel giudizio pendente;
  2. il giudice può disporre la sospensione del processo;
  3. il GSE attesta:
    • l’integrale compensazione dell’importo asseverato;
    • l’applicazione della decurtazione del 5%;
    • l’eventuale versamento dell’importo residuo.

Solo al perfezionamento di tutte le condizioni il giudizio potrà essere dichiarato estinto.

Profili economici e valutazioni operative

Nel caso in cui le tariffe incentivanti residue non siano sufficienti a coprire integralmente:

il soggetto richiedente è tenuto a versare la differenza, con possibilità di rateizzazione. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi al tasso legale previsto dall’articolo 1284 del Codice Civile.

Sotto il profilo operativo, imprese e professionisti devono:

  1. ricostruire con precisione il risparmio d’imposta conseguito;
  2. stimare l’impatto della decurtazione del 5% sulle tariffe residue;
  3. valutare la convenienza economica della definizione rispetto alla prosecuzione del contenzioso.
Le nuove linee guida del GSE forniscono un quadro procedurale chiaro per la definizione del cumulo tra Tremonti Ambiente e Conto Energia. L’istanza rappresenta uno strumento di regolarizzazione strutturata, fondato sulla compensazione del beneficio fiscale e sulla riduzione dell’incentivo, con potenziale estinzione dei giudizi pendenti. Il termine del 9 marzo 2026 impone un’attenta pianificazione delle attività tecniche e fiscali, al fine di valutare in modo consapevole l’accesso alla procedura e i relativi effetti economici.
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