Il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (GSE) ha pubblicato le modalità operative per l’attuazione dell’articolo 43 della Legge 2 dicembre 2025, n. 182, norma che disciplina la definizione del cumulo tra:
L’intervento normativo si inserisce in un contesto caratterizzato da un diffuso contenzioso amministrativo e tributario in materia di divieto di cumulo tra aiuti pubblici.
Le linee guida pubblicate dal GSE hanno la finalità di:
La Tremonti Ambiente prevedeva una detassazione del reddito imponibile per investimenti ambientali, inclusi gli impianti fotovoltaici. Il Conto Energia riconosceva invece una tariffa incentivante per l’energia prodotta.
Nel tempo si è consolidato l’orientamento secondo cui la Tremonti Ambiente costituisce un aiuto pubblico rilevante ai fini del divieto di cumulo, con conseguenti provvedimenti di recupero delle tariffe incentivanti da parte del GSE. L’articolo 43 della Legge n. 182/2025 introduce un meccanismo di definizione volto a superare tali criticità, consentendo la prosecuzione dell’erogazione delle tariffe incentivanti mediante la compensazione del beneficio fiscale fruito e l’applicazione di una riduzione strutturale dell’incentivo.
Sono legittimati alla presentazione dell’istanza i Soggetti Responsabili di impianti fotovoltaici che:
L’istanza può essere presentata anche in presenza di:
aventi ad oggetto il divieto di cumulo tra i due regimi agevolativi.
L’istanza deve essere presentata entro il 9 marzo 2026.
Il termine è espressamente qualificato come perentorio. Il mancato rispetto della scadenza comporta l’impossibilità di accedere al meccanismo di definizione previsto dall’articolo 43 della Legge n. 182/2025.
Considerata la complessità delle attività preliminari, si rende necessario avviare tempestivamente:
La prosecuzione delle tariffe incentivanti è subordinata all’accettazione di due condizioni cumulative.
1. Compensazione del beneficio fiscale
Il Soggetto Responsabile deve accettare la compensazione sulle tariffe incentivanti di un importo pari al beneficio fiscale effettivamente fruito ai sensi della Tremonti Ambiente.
L’importo:
2. Decurtazione del 5% delle tariffe incentivanti
È prevista una riduzione del 5% delle tariffe incentivanti per l’intera durata della convenzione in Conto Energia.
La riduzione ha carattere strutturale e si applica fino alla scadenza contrattuale.
L’istanza deve essere:
Documentazione da allegare
Alla domanda devono essere allegati:
La documentazione a supporto della quantificazione deve essere resa disponibile in caso di controlli.
L’asseverazione deve essere rilasciata da un professionista:
Il professionista deve attestare il possesso dei requisiti di professionalità, indipendenza e imparzialità.
In presenza di contenzioso:
Solo al perfezionamento di tutte le condizioni il giudizio potrà essere dichiarato estinto.
Nel caso in cui le tariffe incentivanti residue non siano sufficienti a coprire integralmente:
il soggetto richiedente è tenuto a versare la differenza, con possibilità di rateizzazione. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi al tasso legale previsto dall’articolo 1284 del Codice Civile.
Sotto il profilo operativo, imprese e professionisti devono:
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