Cuneo fiscale. Il taglio è legge

Pubblicato il 02 aprile 2020

Taglio del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti: la Camera approva ed è legge.

Via libera, dunque, alla conversione in legge del decreto sul cuneo fiscale (Dl 3/2020).

Il taglio, sotto forma di agevolazione - “trattamento integrativo dei redditi” - partirà dal 1° luglio 2020, senza scadenza.

Saranno i sostituti di imposta a computarli in busta paga in via automatica.

Mentre il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa, informa di aver firmato il Dpcm che proroga al 13 aprile 2020 le misure per il contenimento del contagio da Coronavirus (in attesa di pubblicazione in Gazzetta), la Camera vota la conversione e decreta il taglio previsto nella Legge di Bilancio.

Cuneo fiscale. In cosa consiste e a chi spetta il taglio

L’operazione prevede il bonus di 100 euro al mese, come detto direttamente in busta paga, per i lavoratori dipendenti con redditi - da lavoro dipendente e assimilati - compresi tra 8.174 euro e 28.000 euro.

Il bonus Renzi - 80 euro - è assorbito e, quindi, abrogato. Si rileva che i lavoratori fino a 24.600 euro già percepivano gli 80 euro del bonus Renzi, pertanto l’aumento in busta paga sarà di 20 euro rispetto al pregresso (100 - 80).

Come per il bonus Renzi, le cui regole in gran parte sono state traghettate alla nuova misura, il lavoratore ha diritto al credito se, dopo l’applicazione della sola detrazione per reddito di lavoro dipendente, residua Irpef da pagare. Questo perché gli incapienti, cioè i percettori di redditi sino a 8.145 euro annui, sono aiutati con altre forme di sussidio.

Per i redditi superiori, fino a 40.000 euro, è prevista una detrazione fiscale temporanea: verrà erogata da luglio a dicembre 2020.

Il testo del decreto è stato modificato molto poco. Tra le novità si registra l’aumento, da 4 a 8, del numero di rate per il recupero del trattamento integrativo e della detrazione citati, erogati in eccesso a partire dai 60 euro.

Quanto alla compensazione delle somme anticipate dai sostituti, il recupero del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo dovrà avvenire tramite compensazione nel modello F24.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno sociale cittadini extra UE: solo con permesso di soggiorno di lungo periodo

06/03/2026

Recupero ICI-ENC: aggiornato il modulo REC25 per la dichiarazione

06/03/2026

IVA alberghi: servizi accessori fuori dall’aliquota ridotta

06/03/2026

MUD 2026: nuovo modello aggiornato in GU. Invio entro il 3 luglio

06/03/2026

Rottamazione-quater: pagamenti entro il 9 marzo 2026

06/03/2026

Concordato preventivo biennale: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

06/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy