Dl Cura Italia. Giustizia, udienze e termini sospesi

Pubblicato il 18 marzo 2020

Il Decreto- legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 dispone, in materia di Giustizia, un ulteriore slittamento delle udienze e dei termini per tutti i procedimenti civili e penali pendenti.

Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 di ieri, 17 marzo, e reca “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Coronavirus. Stop udienze fino al 15 aprile 2020

Oltre a disciplinare il nuovo differimento, l'art. 83 del DL fornisce chiarimenti in ordine all’estensione della sospensione dei termini, così come anche sollecitati dagli addetti ai lavori.

Inoltre, per espressa previsione, sancisce che tutte le disposizioni ivi contenute, in quanto compatibili, si applichino anche ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

Si prevede, così:

Sospesi tutti i termini processuali, impugnazioni comprese

Qui la precisazione: per la stessa durata, si intendono sospesi i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.

Come già sancito, qualora il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

A seguire un’ulteriore puntualizzazione: nei casi in cui il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Per lo stesso periodo si intendono sospesi – viene espressamente previsto - i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2 del Decreto legislativo n. 546/1992.

Mediazioni e negoziazioni sospese

Sono inclusi nella sospensione, inoltre, i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie “quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.

Eccezioni e periodo 16 aprile - 30 giugno 2020

Ribaditi, anche nel nuovo provvedimento, i procedimenti che fanno eccezione e di per sé urgenti, per i quali non operano i rinvii e le sospensioni anzidetti.

Analogamente a quanto disposto nel precedente DL (n. 11/2020), si prevede che i dirigenti degli Uffici giudiziari dovranno mettere in campo misure organizzative ad hoc ed eventuali ulteriori rinvii, che saranno poi efficaci per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020, con espressa indicazione di alcuni interventi che potranno essere adottati.

Penale: notifiche telematiche, detenzione domiciliare

Con specifico riguardo al settore penale, si segnala che nei giudizi in cui opera la sospensione dei termini sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 C.p.p.

Altra novità riguarda le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali: queste dovranno essere effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali o attraverso sistemi telematici appositamente individuati e regolati.

In tale contesto, le comunicazioni e le notificazioni agli imputati e alle altre parti “sono eseguite mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia”.

Di seguito, si segnala la previsione di cui all’art. 123 del DL ai sensi della quale, fino al 30 giugno 2020, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l’abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, nel caso in cui la stessa pena non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo specifici casi espressamente indicati.

Giustizia amministrativa e contabile

Gli articoli 84 e 85 del Decreto, a seguire, sono rispettivamente dedicati alle misure in materia di giustizia amministrativa e di giustizia contabile.

Rispetto ai procedimenti amministrativi, si prevede che dall’8 marzo e fino al 15 aprile 2020 “tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo”.

Relativamente ai procedimenti contabili, viene sancito che le disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 si applichino, in quanto compatibili, a tutte le funzioni della Corte dei conti.

Per finire, si segnala la disposizione che riconosce, ai magistrati onorari in servizio, un contributo economico mensile pari a 600 euro per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione (art. 119).

Per espressa previsione, il Decreto-legge n. 18/2020 entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

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