Curatore fallimentare può impugnare il sequestro

Pubblicato il 28 luglio 2017

Il giudice deve apprezzare, caso per caso, il diritto e l’interesse del curatore fallimentare all’impugnativa delle misure cautelari reali, avuto riguardo alla specialità delle norme cautelari da un lato, alla specialità delle norme penali dall'altro, e formulando di volta in volta un giudizio di bilanciamento degli interessi contrapposti, tenuto conto del principio della prevenzione.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, terza sezione penale, che dopo ampia disamina della giurisprudenza in proposito, ha riconosciuto, in capo al curatore fallimentare, la legittimazione ad impugnare il sequestro preventivo disposto in relazione al reato di omesso versamento delle ritenute contestato al rappresentante della società fallita.

Respinta dunque la tesi del Tribunale del riesame, che aveva dapprima dichiarato inammissibile il ricorso contro il sequestro presentato dal predetto curatore, ritenendolo soggetto estraneo rispetto al procedimento cautelare, non titolare dei diritti sui beni del sequestrato, né legittimato ad agire in rappresentanza dei creditori.

Secondo la Corte Suprema, al contrario, non può negarsi la legittimazione del curatore all'impugnativa, in un caso come quello de quo, in cui oggetto di sequestro sono proprio le somme in giacenza sul conto corrente della procedura concorsuale e derivanti dall'attività di gestione degli organi fallimentari. Peraltro, non basta a superare tale peculiare condizione ed a fondare il difetto di legittimazione del curatore, la considerazione che l’attivo sia riconducibile ai soggetti indagati del reato tributario, non risultando nella specie nota la composizione della massa attiva fallimentare e cioè l’origine della giacenza.

Interesse ad impugnare, da verificare caso per caso

Peraltro, quanto all'interesse ad impugnare – conclude la Corte con sentenza n. 37439 del 27 luglio 2017 – l’idea secondo la quale l’interessato coincida sempre con l’indagato o con la società fallita è tutto da verificare in concreto, poiché, allorquando sui beni siano opposti plurimi vincoli, è ben possibile che l’indagato non abbia alcun interesse, mentre la curatela ne abbia molteplici. Sicché negarle la legittimazione tout court, potrebbe equivalere a negare tutela all'avente diritto.

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