Curatore fallimentare, punibile per falso ideologico

Pubblicato il 07 gennaio 2020

L’attività del curatore fallimentare non è del tutto discrezionale e la stessa è pertanto ascrivibile al paradigma normativo di cui all’articolo 149 del Codice penale, relativo al falso ideologico.

E’ quanto evidenziato dalla Corte di cassazione, con sentenza n. 97 del 3 gennaio 2020.

Secondo la Suprema corte, in particolare, il fatto che un curatore del fallimento abbia disatteso ingiustificatamente e senza una spiegazione plausibile gli orientamenti di legittimità, può essere considerato un elemento valutabile, con il concorso di altri indizi univoci, coerenti e concordanti, ai fini della sussistenza del delitto di falso ideologico in riferimento all’articolo 33 della Legge fallimentare.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Carta industria - Ipotesi di accordo del 10/2/2026

13/02/2026

Ccnl Carta industria. Rinnovo

13/02/2026

Fondo Espero: adesione e compilazione Uniemens

13/02/2026

Codice incentivi: clausola anti-delocalizzazione per i nuovi sgravi contributivi

13/02/2026

MLBO e detrazione IVA dei costi di transazione

13/02/2026

Stock option estere e piani azionari: assorbimento nelle retribuzioni convenzionali

13/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy