Custodia cautelare in carcere, ordinanze con termini rigidi

Pubblicato il 25 luglio 2017

Secondo le Sezioni unite penali di Cassazione, perde di efficacia l’ordinanza sulla misura coercitiva se il tribunale del riesame, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della ordinanza che ha disposto o confermato la misura medesima, proceda al relativo deposito in un termine superiore a trenta giorni.

E’ quanto si desume da un’informazione provvisoria di Cassazione del 20 luglio 2017 che anticipa il dispositivo su di una questione sottoposta al massimo Collegio di legittimità e a cui quest’ultimo ha risposto negativamente.

In particolare, era stato chiesto agli Ermellini di chiarire se, nell’ambito del giudizio di rinvio a seguito di annullamento della ordinanza dispositiva o confermativa della custodia cautelare in carcere, il tribunale del riesame potesse disporre, nei casi di particolare complessità della motivazione, il deposito della ordinanza in un termine superiore ai giorni trenta di cui all’articolo 311, comma 5-bis, del Codice di procedura penale, comunque non eccedente il termine di quarantacinque giorni di cui all’articolo 309, comma 10, del medesimo Codice procedurale penale.

Si resta in attesa del deposito delle motivazioni.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Autotrasportatori, chiarimenti sui tempi di carico e scarico merci

07/11/2025

In UniEmens l’esonero contributivo per nuove imprese da aggregazione

07/11/2025

Esenzione IVA per corsi di lingua: Resto al Sud non vale come riconoscimento

07/11/2025

TUF: via libera preliminare al recepimento normativa UE

07/11/2025

CCNL Laterizi industria - Ipotesi di accordo del 28/10/2025

07/11/2025

CCNL Amministratori di condominio Saci Anaci - Accordo del 31/10/2025

07/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy