Da Inail e ministero del Lavoro risposte sul Dvr

Pubblicato il 04 giugno 2013 L’entrata a regime del Dvr per le imprese che occupano fino a 10 lavoratori - dal 1° giugno 2013 non è consentita l’autocertificazione al posto del documento - ha portato gli interessati all’adempimento a rivolgersi sia al ministero del Lavoro che all’Inail per chiarimenti.

Molte le domande sulla compilazione dl modello standardizzato. Riportiamo alcune risposte in tema di data certa.

Tra le possibilità per l’apposizione di data certa ci sono anche: l’ "autoprestazione" presso uffici postali (articolo 8 del Dlgs 261/1999), in cui il timbro è direttamente sul documento avente corpo unico, non sull'involucro; la marca temporale sui documenti informatici; l’autentica, il deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile; la registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico.

La mancanza di data certa, o attestazione della stessa, non è espressamente sanzionata dal legislatore. Tuttavia, si spiega nelle Faq pubblicate sul sito del Lavoro, è “verosimile presumere”, anche sulla base dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, che ciò possa costituire un’omessa valutazione dei rischi, con le conseguenze previste dal Dlgs n. 81/2008 e successive modificazioni. Pertanto, il rischio sarebbe quello dell’ammenda da 2.500 a 6.400 euro o dell'arresto da 3 a 6 mesi.

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