Da luglio 2012, ricongiunzione sempre a pagamento

Pubblicato il 19 aprile 2012 Dal 1° luglio 2012 il trasferimento dei contributi all’Inps di provenienza da altre gestioni (Inpdap, ecc.) oppure sempre dall’Inps sottoforma di natura diversa (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, ecc.) potrà avvenire solo a titolo oneroso.

La precisazione è stata resa dal ministero del Lavoro con la nota protocollo n. 5372/2012.

Con tale documento di prassi, si esclude ogni possibilità di ripristino della precedente disciplina della ricongiunzione gratuita per i lavoratori dipendenti, per mancanza di risorse finanziarie. Il Dicastero, rendendosi conto dell’impossibilità di continuare a finanziare gratuitamente la ricongiunzione dei dipendenti, ha aperto un tavolo tecnico per analizzare le possibili soluzioni alternative, tra cui quella di cercare i mezzi idonei per la copertura finanziaria di tale operazione. Al momento, però, si è evidenziata una certa difficoltà nel rispettare l’obiettivo di contenimento della spesa previdenziale con l’altrettanto intento di preservare la gratuità della ricongiunzione.

Dunque, dando attuazione alle disposizioni della legge n. 122/2010, che ha sancito l’onerosità della ricongiunzione dei contributi presso il Fpld dell’Inps, a prescindere dalla gestione previdenziale e/o dalla natura dell'attività lavorativa relativa ai contributi oggetto di trasferimento, l’operazione sarà resa ora a pagamento.

La necessità di imporre un onere per tale operazione – spiega il Ministero – risponde a criteri di equità tra le diverse categorie di lavoratori assicurati. Dunque, nessuna più agevolazione per i lavoratori dipendenti, che finora godevano della gratuità della ricongiunzione, mentre le categorie di lavoratori “speciali” e “alternative speciali”, fin da subito (1° luglio 2010) hanno dovuto pagare.

Unica possibilità per continuare a non pagare è quella di scegliere, in alternativa alla ricongiunzione, la totalizzazione. Quest’ultima, a titolo gratuito, consente l'unificazione dei periodi assicurativi e l'erogazione di un'unica pensione che rappresenta la somma di tante pensioni di competenza, di ciascun istituto di previdenza coinvolto nella totalizzazione, correlate alla contribuzione versata. Per la totalizzazione, infatti, precisa la nota, si applica esclusivamente il sistema contributivo di calcolo delle pensioni che ne determina l'importo in misura proporzionale ai contributi versati.
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