Da SOMS a APS, termine perentorio per le trasformazioni

Pubblicato il 18 novembre 2020

È considerato perentorio il termine di tre anni individuato dall’art. 43 del Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017) per quanto riguarda la trasformazione di società di mutuo soccorso (SOMS) in associazione del Terzo settore senza obbligo di devoluzione del patrimonio.

A specificarlo è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 12411 del 16 novembre 2020, soffermandosi su alcuni profili relativi all’inclusione nel Terzo settore delle società di mutuo soccorso.

Società di mutuo soccorso, cosa sono?

Le società di mutuo soccorso (SOMS) sono disciplinate dalla L. n. 3818/1886 e costituiscono una particolare categoria di ente del Terzo settori, cui è riservata una specifica sezione nell’ambito del RUNTS.

Sul punto, il Codice del Terzo settore prevede che le SOMS possono trasformarsi in una associazione di promozione sociale (APS) o in altra associazione del Terzo settore, entro tre anni dall’entrata in vigore del Codice (ovvero 3 agosto 2020) senza l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio.

Ciò in deroga all’art. 8, co. 3 della L. n. 3818/1886 che prevede, invece, la devoluzione del patrimonio in caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso.

Società di mutuo soccorso, termine di trasformazione in APS

La predetta deroga, secondo il Ministero del Lavoro, ha una precisa scadenza. Infatti, l’art. 12 del D.M. n. 106/2020 esclude l’obbligo di devoluzione del patrimonio per le sole SOMS che:

Di conseguenza per gli enti che non abbiano ancora scelto di trasformarsi sarà sempre possibile confluire nel Registro con la veste associativa ma in questo caso scatta l’obbligo di devoluzione.

Da SOMS a APS, il periodo transitorio

Il Ministero del Lavoro si sofferma anche sulla disciplina applicabile, nel periodo transitorio, alle procedure di iscrizione/cancellazione delle APS negli attuali registri di settore. In linea con la L. n. 383/2000 è richiesta l’operatività di almeno un anno per l’iscrizione al registro nazionale.

Tale condizione dovrebbe ritenersi operativa atteso che, in base all’art. 101, co. 2 del Codice del Terzo settore, i procedimenti di iscrizione e di cancellazione dai registri esistenti continuano ad essere regolati sulla base della normativa di settore, ancora vigente, in via transitoria, fino all’operatività del RUNTS.

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