DAC8: dal 2026 nuove regole UE su cripto-attività, ruling e scambio fiscale automatico

Pubblicato il 09 ottobre 2025

Nel corso della riunione dell’8 ottobre 2025, il Consiglio dei Ministri ha tenuto una seduta preparatoria durante la quale sono state individuate le modifiche da apportare a una serie di provvedimenti normativi, come riportato nel comunicato stampa diffuso al termine della riunione. Inoltre, è stato approvato anche il decreto legislativo sulla riforma del Testo unico della Finanza.

Tra le misure approvate in esame preliminare, figura lo schema di decreto legislativo che disciplina l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alla Direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio del 17 ottobre 2023 – la cosiddetta DAC8 – che modifica la Direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

Il provvedimento rappresenta un passo decisivo verso l’ampliamento della trasparenza fiscale e l’adeguamento dell’Italia ai nuovi standard europei in materia di scambio automatico di informazioni. Esso introduce obblighi specifici di comunicazione, adeguata verifica e trasmissione dei dati fiscali relativi alle cripto-attività, con l’obiettivo di contrastare l’evasione e l’elusione in ambito digitale.

La Direttiva DAC8 estende, infatti, il perimetro della cooperazione amministrativa a nuovi ambiti economici e fiscali, prevedendo:

Dal 1° gennaio 2026, con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, prenderà avvio un sistema di scambio automatico “ultra allargato” delle informazioni fiscali tra Stati membri dell’Unione europea, destinato a chiudere gli ultimi varchi di elusione ancora presenti nel quadro della cooperazione amministrativa.

Finalità e contesto della DAC8

La Direttiva (UE) 2023/2226, conosciuta come DAC8, costituisce l’ottavo aggiornamento del sistema europeo di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, avviato con la Direttiva 2011/16/UE.

La sua finalità principale è quella di rafforzare la trasparenza e la cooperazione tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri, estendendo lo scambio automatico di informazioni a nuovi ambiti economici e finanziari, in particolare al settore digitale e alle cripto-attività.

La direttiva nasce dalla consapevolezza che il quadro normativo europeo, pur già ampiamente evoluto con gli interventi precedenti (da DAC1 a DAC7), necessitasse di un ulteriore adeguamento per tenere conto dei cambiamenti prodotti dall’economia digitale e dalla crescente diffusione di strumenti finanziari innovativi.

Le cripto-attività, per loro natura decentralizzate e transnazionali, hanno infatti reso più complessa l’individuazione delle basi imponibili e l’applicazione uniforme delle regole fiscali, creando aree di opacità che la DAC8 intende colmare.

Con l’introduzione di nuovi obblighi di comunicazione, adeguata verifica e scambio automatico di dati fiscali, la Direttiva mira a rendere più efficace il contrasto all’evasione e all’elusione, ampliando il campo di cooperazione già previsto per i redditi da lavoro, pensioni, conti finanziari, polizze assicurative e ruling preventivi. Essa segna un passaggio di rilievo: l’inclusione delle cripto-attività e dei relativi operatori nel sistema ordinario di trasparenza fiscale, nonché l’estensione della cooperazione amministrativa anche alle persone fisiche con elevata capacità patrimoniale coinvolte in meccanismi fiscali transfrontalieri.

La DAC8 entrerà in vigore il 1° gennaio 2026, data dalla quale prenderanno effetto i nuovi obblighi di comunicazione e scambio automatico di informazioni tra le amministrazioni fiscali europee. Le prime informazioni oggetto di trasmissione riguarderanno quindi il periodo d’imposta 2026, consolidando un modello di scambio “ultra allargato” che renderà più omogeneo e completo il sistema di cooperazione fiscale all’interno dell’Unione europea.

Obblighi per i prestatori di servizi su cripto-attività (CASP)

Uno dei punti centrali del decreto legislativo di attuazione della Direttiva DAC8 riguarda l’introduzione di nuovi obblighi per i prestatori di servizi su cripto-attività (Crypto-Asset Service Provider, CASP).

Si tratta di un intervento che recepisce, nel diritto interno, gli standard fissati dall’OCSE con il Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) e li coordina con le disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR) sui mercati delle cripto-attività.

Il decreto stabilisce che sono tenuti alla comunicazione:

A tali operatori è imposto l’obbligo di identificare gli utenti, verificarne la residenza fiscale e trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi a tutte le operazioni fiscalmente rilevanti. Le informazioni dovranno includere, tra l’altro, i movimenti di acquisto, vendita, trasferimento e pagamento in cripto-attività, con l’indicazione del valore equivalente in valuta legale.

L’obbligo di comunicazione entrerà in vigore il 1° gennaio 2026, mentre l’invio delle informazioni dovrà avvenire entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Per garantire uniformità di segnalazione, saranno introdotte soglie operative: le transazioni di valore superiore a 50.000 dollari statunitensi saranno oggetto di comunicazione automatica in ogni caso, anche se effettuate su piattaforme decentralizzate o non europee.

I dati raccolti confluiranno nello scambio automatico internazionale di informazioni con gli altri Stati membri dell’Unione europea e con le giurisdizioni che hanno aderito al framework OCSE. In questo modo, le cripto-attività verranno inserite nello stesso circuito di trasparenza già previsto per i conti finanziari e gli altri strumenti oggetto di reporting automatico.

Il decreto istituisce inoltre un Registro nazionale dei gestori di cripto-attività, tenuto presso l’Agenzia delle Entrate, nel quale dovranno iscriversi tutti gli operatori che intendono svolgere attività soggette a obblighi di comunicazione. L’iscrizione costituirà condizione necessaria per l’operatività sul territorio italiano e per la trasmissione dei dati fiscali. La revoca o sospensione della registrazione potrà essere disposta in caso di inadempienza reiterata o di violazioni gravi degli obblighi di comunicazione e verifica.

Questo nuovo sistema di reporting segna un cambio di paradigma per il settore: le cripto-attività, da strumenti tradizionalmente percepiti come “non tracciabili”, entreranno pienamente nel perimetro di trasparenza fiscale europea, con un regime informativo comparabile a quello dei conti bancari e degli strumenti finanziari tradizionali.

Adeguata verifica e controlli fiscali

Accanto agli obblighi di comunicazione, la DAC8 introduce un articolato sistema di adeguata verifica fiscale (tax due diligence) per i prestatori di servizi su cripto-attività.
L’obiettivo è assicurare che le informazioni trasmesse alle autorità fiscali siano complete, accurate e riferite a soggetti correttamente identificati, in coerenza con le finalità di trasparenza e cooperazione amministrativa previste dalla direttiva.

I Crypto-Asset Service Provider (CASP) saranno tenuti ad applicare, nei confronti della propria clientela, procedure di verifica analoghe a quelle previste in materia di antiriciclaggio dal D.Lgs. 231/2007.

In particolare, dovranno:

Gli obblighi di adeguata verifica si applicheranno non solo ai nuovi rapporti instaurati a partire dal 1° gennaio 2026, ma anche a quelli preesistenti.
I CASP dovranno quindi procedere a una regolarizzazione progressiva delle posizioni già attive, completando le verifiche e gli aggiornamenti necessari entro il 1° gennaio 2027. Tale fase transitoria consentirà di uniformare le informazioni acquisite e di garantire la piena tracciabilità delle operazioni in cripto-attività già in corso.

Il sistema di verifica sarà soggetto a controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, della CONSOB e della Banca d’Italia, che potranno richiedere la trasmissione dei dati, effettuare ispezioni o disporre la sospensione dell’operatività in caso di irregolarità.

In caso di omissione o incompletezza delle comunicazioni, la bozza di decreto prevede l’applicazione di sanzioni amministrative comprese tra 1.500 e 15.000 euro per ciascuna violazione, con possibilità di cumulo materiale. Le violazioni gravi o reiterate potranno comportare la revoca della registrazione nel registro dei gestori o, nei casi più estremi, la sospensione dell’attività.

Il sistema delineato dalla DAC8 mira dunque a creare una filiera di responsabilità condivisa tra operatori e autorità fiscali, nella quale la corretta raccolta e gestione delle informazioni diventa un elemento essenziale della conformità tributaria. In tal modo, la due diligence fiscale assume una funzione non solo di controllo, ma anche di prevenzione dei rischi di evasione e frode connessi all’utilizzo delle cripto-attività.

Ruling e persone fisiche ad alto patrimonio netto

Un’altra area di intervento rilevante della Direttiva DAC8 riguarda l’ampliamento dello scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri, che fino ad oggi interessavano principalmente le imprese multinazionali.

Con la nuova direttiva, l’obbligo viene esteso anche alle persone fisiche ad alto patrimonio netto, cioè a quei contribuenti che, per dimensione delle operazioni o struttura patrimoniale, possono porre in essere pianificazioni fiscali con effetti transnazionali.

In particolare, a partire dal 1° gennaio 2026, saranno oggetto di scambio automatico di informazioni:

L’obiettivo è garantire che le autorità fiscali degli Stati membri dispongano di una visione completa e aggiornata delle posizioni tributarie più complesse, prevenendo situazioni di doppia non imposizione o trasferimento artificioso della residenza fiscale verso Paesi a fiscalità più favorevole. In tal modo, il legislatore europeo intende assicurare che anche i grandi patrimoni individuali siano soggetti agli stessi livelli di trasparenza e cooperazione già previsti per i gruppi societari.

Lo scambio di informazioni sui ruling riguarderà sia le decisioni nuove o rinnovate dal 2026, sia quelle emesse in precedenza ma ancora efficaci al momento dell’entrata in vigore della direttiva. Le informazioni trasmesse comprenderanno i dati identificativi del contribuente, la natura e l’oggetto del ruling, il periodo di validità e lo Stato (o gli Stati) interessati dalle operazioni oggetto di accordo.

Questa innovazione segna un importante passo in avanti verso la parità di trattamento tra soggetti economici, riconoscendo che anche le persone fisiche, al pari delle imprese, possono porre in essere operazioni di rilievo transfrontaliero tali da incidere sulla base imponibile e sulla cooperazione amministrativa tra le autorità fiscali europee.

Obbligo di disclosure e cooperazione ampliata tra Stati membri

Un ulteriore elemento qualificante della Direttiva DAC8 è l’estensione dell’obbligo di disclosure dei meccanismi fiscali transfrontalieri, già previsto dalla Direttiva (UE) 2018/822 (DAC6), a nuove categorie di soggetti e operazioni.

La direttiva amplia il campo di applicazione della cooperazione amministrativa tra Stati membri, includendo schemi fiscali che coinvolgono persone fisiche con elevata capacità patrimoniale e intermediari che prestano consulenza o assistenza nella pianificazione fiscale internazionale.

In base al nuovo assetto, i meccanismi transfrontalieri che presentano elementi di possibile vantaggio fiscale dovranno essere comunicati alle autorità competenti, anche quando non riguardano imprese o gruppi multinazionali.

L’obiettivo è aumentare la trasparenza preventiva delle operazioni internazionali e consentire alle amministrazioni fiscali di individuare tempestivamente strutture o transazioni potenzialmente elusive.

La DAC8 prevede inoltre l’istituzione di un Registro unico europeo delle informazioni fiscali, che centralizzerà i dati trasmessi dagli Stati membri e renderà immediata la condivisione delle informazioni tra le amministrazioni nazionali. Tale registro sarà operativo a partire dal 31 dicembre 2026 e costituirà una vera e propria banca dati comune dell’Unione, in cui confluiranno tutte le informazioni oggetto di scambio automatico: redditi, conti finanziari, cripto-attività, ruling e meccanismi fiscali transfrontalieri.

Elemento chiave di questa nuova infrastruttura è l’introduzione di un Numero di Identificazione Fiscale europeo (NIF), un codice univoco che permetterà di collegare tutte le informazioni relative a un contribuente residente nell’Unione. Attraverso il NIF, ogni operazione fiscalmente rilevante potrà essere ricondotta con certezza al soggetto interessato, semplificando i controlli e riducendo le possibilità di evasione o doppia dichiarazione.

In prospettiva, il sistema delineato dalla DAC8 segna il passaggio da una cooperazione amministrativa “bilaterale” a una vera integrazione fiscale europea, nella quale le autorità nazionali operano su basi informative comuni.

Sanzioni e controlli

Il decreto di attuazione della Direttiva DAC8 prevede un sistema sanzionatorio coerente con il D.Lgs. 471/1997 e il D.Lgs. 173/2024.

Le violazioni degli obblighi di comunicazione o di adeguata verifica saranno punite con sanzioni amministrative da 1.500 a 15.000 euro per singola violazione, con possibilità di cumulo. Nei casi più gravi o reiterati, è prevista la sospensione dell’attività o la revoca della registrazione nel Registro dei gestori di cripto-attività.

I controlli saranno affidati all’Agenzia delle Entrate, alla CONSOB e alla Banca d’Italia, che potranno richiedere dati, effettuare verifiche e irrogare sanzioni. Gli operatori dovranno conservare la documentazione per dieci anni, assicurando la disponibilità delle informazioni alle autorità fiscali nazionali ed europee.

La piena attuazione della DAC8, in vigore dal 1° gennaio 2026, richiederà infrastrutture digitali efficienti e personale qualificato, ma rappresenta un passaggio necessario verso una trasparenza fiscale integrata tra Stati membri. Con l’inclusione delle cripto-attività e dei grandi patrimoni individuali nello scambio automatico di informazioni, l’Unione europea compie un passo decisivo per rendere il sistema tributario più equo, moderno e coerente con l’economia digitale.
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