Dal 2022, stop a tutele per quarantena e fragili. Si allo smart-working

Pubblicato il 11 febbraio 2022

L’articolo 26 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 prevedeva il riconoscimento delle tutele per i lavoratori in quarantena e per i lavoratori c.d. fragili.

A seguito del decreto legge n. 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215/2021 e dall’articolo 2-ter, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 111/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2021, le predette tutele previdenziali sono state riconosciute fino alla data del 31 dicembre 2021.

Con il messaggio 11 febbraio 2022, n. 679, l’Inps comunica che le disposizioni relative alla tutela per i lavoratori c.d. fragili sono state prorogate per l’anno 2022 solo per quanto attiene lo svolgimento di attività lavorativa con modalità agile.

Il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 stabilisce che – fino al 28 febbraio 2022 - i lavoratori fragili potranno svolgere normalmente la propria attività lavorativa in smart-working.

In particolare, il predetto decreto legge, all’articolo 17, comma 2, individua le patologie in presenza delle quali, la prestazione potrà essere svolta in modalità agile o, in alternativa, attraverso l’adibizione a diversa mansione (nella medesima categoria o area di inquadramento) nel rispetto dei contratti vigenti.

Le indennità economiche - relative agli eventi della quarantena e alla tutela dei lavoratori fragili – non saranno riconosciute, dunque, per l’anno 2022.

Per quanto riguarda gli eventi verificatesi a cavallo degli anni 2021 e 2022, le tutele saranno riconosciute nei limiti delle risorse disponibili.

Si rammenta che gli Uffici medico legali delle Strutture Inps territorialmente competenti dovranno proseguire con l’ordinaria trattazione dei certificati di malattia, applicando le relative codifiche o valutazioni.

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