Dal contrasto interpretativo il notaio esce senza sanzioni

Pubblicato il 15 ottobre 2011 Deve ritenersi immune da sanzioni il notaio che ha redatto atti costitutivi di società contenenti una clausola compromissoria che prevede la nomina di arbitri da parte delle stesse parti. Questo orientamento vige fino all’1 settembre 2011.

Infatti la questione controversa sull’ammissibilità o meno dell’inserimento, negli atti societari, di una clausola compromissoria che stabilisce la nomina dell’arbitro ad opera delle stesse parti è stata definita solo con una recentissima sentenza della Corte di cassazione del settembre 2011. In precedenza c’era contrasto tra giurisprudenza e dottrina.

Quindi dal 1 settembre 2011 costituisce errata applicazione dell'art. 28 della legge n. 89/1913 e quindi conduce alla nullità dell’atto, redarre documenti “costitutivi di società di persona contenenti una clausola di arbitrato con nomina degli arbitri da parte di intranei”.

Per questo la Corte di cassazione con sentenza n. 21202 del 13 ottobre 2011, ha annullato le sei sanzioni (altre sei erano prescritte) che erano state comminate al notaio dalla Corte di merito per responsabilità disciplinare per avere redatto un atto proibito dalla legge.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Formazione, Cassazionisti e spese di ricovero: bandi Cassa Forense in scadenza

16/01/2026

CIGS, NASpI e congedi parentali: prime istruzioni INPS per il 2026

16/01/2026

Nuovo bonus mamme: domanda integrativa e rielaborazione INPS

16/01/2026

Modello IVA 2026: approvazione, struttura e principali novità

16/01/2026

Codatorialità e licenziamento: rileva l’organico complessivo

16/01/2026

Fondoprofessioni: fino a 20.000 euro per piani formativi monoaziendali

16/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy