Dal fisco i chiarimenti sulla tracciabilità

Pubblicato il 13 maggio 2021

Rimodulazione oneri e tracciabilità dei pagamenti al debutto in dichiarazione. In realtà, le novità introdotte a partire dal 1° gennaio 2020 stanno creando non poche difficoltà a professionisti e CAF nella raccolta dei documenti  per la predisposizione della dichiarazione dei redditi. Di certo, quello che sta creando maggiori difficoltà è l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili in quanto molti contribuenti incuranti della nuova disposizione hanno continuato a pagare in contanti le spese sostenute.

Va detto, però, che l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti al riguardo. In particolare, con la risposta all’interpello n.230/E/2020 è stato chiarito che rientrano tra i sistemi tracciabili anche i pagamenti effettuati mediante un'applicazione (app) di pagamento via smartphone (ad esempio: google pay, satispay, ecc..). Nella risposta all’interpello n.484/E/2020, poi, l’Agenzia ha chiarito che l'onere si considera sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa (fattura), non rilevando a tal fine l'esecutore materiale del pagamento. Il caso è quello di un contribuente che effettua una prestazione medica presso una struttura sanitaria privata non in convenzione con il SSN ed utilizza, per il pagamento, la carta bancomat intestata al figlio. In tale eventualità, il contribuente è tenuto a dimostrare l'utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, l'utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile può essere documentato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del "percettore" delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio (in tal senso anche la risposta all’interpello n.431/E/2020). Resta ferma, invece, la possibilità di continuare a pagare in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione, i medicinali ed i dispositivi medici nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della riposta all’interpello n.158/E/2021 ha confermato un principio di carattere “generale”: ciò che rileva ai fini della tracciabilità dei pagamenti è il “soggetto” (ossia la struttura) che eroga la prestazione cui si riferisce la spesa e non la prestazione resa. Pertanto, ove il contribuente abbia fatto ricorso ad una struttura accreditata al SSN per la prestazione medica, la spesa sostenuta potrà essere in ogni caso detratta mediante l’esibizione del relativo documento a prescindere dal tipo di prestazione resa.

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