Dalle Entrate primi chiarimenti sui bonus edilizi

Pubblicato il 03 luglio 2025

Con la circolare 8/E del 19 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime istruzioni operative sulle novità fiscali contenute nella legge di bilancio 2025 in materia di interventi di bonus edilizi (recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica, ecobonus, Sisma-bonus e Superbonus). 

Pertanto, dopo oltre sei mesi dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2025, l’Amministrazione finanziaria chiarisce alcune criticità dei diversi bonus, tenuto conto che sono stati rimodulati i termini di fruizione e le aliquote di detrazione, nonché previsti regimi più vantaggiosi per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

Inoltre, interviene sulla disciplina del Superbonus, fornendo precisazioni in merito ai requisiti richiesti per avvalersi della detrazione per le spese sostenute nell’anno 2025 e sulla possibilità di ripartire in 10 quote annuali le spese sostenute nel 2023. Confermato, infine, per il 2025, il bonus mobili con un limite di spesa pari a 5mila euro. 

Bonus edilizi ordinari: novità e i chiarimenti 

Il comma 54 della legge di bilancio 2025, come noto, ha modificato l’articolo 16-bis, comma 3-ter del Tuir in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici prevedendo, anche per le spese sostenute nel triennio 2025-2027, la riduzione al 30% dell’aliquota dell’agevolazione già prevista per le spese sostenute nel periodo 2028-2033.

Considerato, invece, che il comma 3-ter “esclude” dalla riduzione dell’aliquota al 30% le spese relative agli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, per questi interventi la detrazione spettante rimane ferma al 50%. 

Articolo 16-bis del Tuir nuova formulazione 

3-bis.La detrazione di cui al comma 1 spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.  

3 ter. Per le spese agevolate ai sensi del presente articolo sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2033, escluse quelle di cui al comma 3-bis, l'aliquota di detrazione è ridotta al 30 per cento.  

Con il comma 55, lettera a) della legge di bilancio 2025, invece, il legislatore, ha prorogato le agevolazioni per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica degli edifici (cd. Ecobonus) precedentemente previste fino al 31.12.2024, e “rimodulato” la percentuale di detrazione, introducendo, il nuovo comma 3-quinquies all’articolo 14 del D.L. n. 63/2013 convertito. 

In particolare, per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, le aliquote di detrazione sono stabilite in misura “fissa” per tutti gli interventi agevolati: 

Così, l’ecobonus ordinario, non riferito alle parti comuni condominiali, non prevede limiti di spesa massimi, ma solo limiti di «detrazione».

Esempio
Se nel 2024 (detrazione 50%) è stato pagato un acconto di 100.000 euro per installare le finestre in una abitazione unifamiliare (non abitazione principale) e nel 2025 (detrazione 36%) è stato saldato l’importo di 30 mila euro (spesa totale 130.000 euro), la detrazione massima dell’intervento, non potendo superare la soglia di 60.000 euro, è di 50.000 euro (100.000 x 50%) per il 2024 e di 10.000 euro (60.000 – 50.000) per il 2025.
La spesa agevolabile nel 2025 comporta un ulteriore utilizzo pari a 10.000 euro di detrazione. 

La detrazione è elevata al 50% delle spese sostenute nel 2025 e al 36% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà e la proprietà superficiaria) o di diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione) sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Come chiarito nella relazione illustrativa alla legge di bilancio 2025, le nuove aliquote si applicano a tutte le tipologie di interventi agevolati compresi quelli che, fino al 2024, davano luogo a una detrazione più elevata, quali, ad esempio: 

La suddetta modifica non interviene, invece, sui limiti di detrazione e di spesa riferiti alla singola unità immobiliare, che restano confermati in relazione ai singoli interventi. 

Esempio
Se un contribuente, al 31.12.2024, ha in corso un intervento riconducibile tra quelli compresi nell’Eco-bonus ordinario per la riqualificazione energetica dell’edificio (detrazione pari al 65% con un limite di detrazione pari a 100.000 euro) ed ha già speso 75.000 euro, lo stesso, nel 2025, può portare in detrazione per detto intervento, nel rispetto del limite “residuo” di detrazione di 51.250 euro (100.000 euro – 48.750 euro, ossia il 65% di 75.000 euro, già fruito nel 2024), ulteriori spese pari a 142.361 euro [(51.250 euro*100)/36], con una percentuale del 36%.
Resta fermo che la detrazione è pari al 50% se le spese per l’intervento sono sostenute da un titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’ immobile abitazione principale.  Nell’esempio, il contribuente, nel 2025, può portare in detrazione, nel rispetto del limite residuo di 51.250 euro (100.000 euro – 48.750 euro, ossia il 65% di 75.000 euro, già fruito nel 2024), ulteriori spese pari a 102.500 euro [(51.250 euro*100)/50], con una percentuale del 50%. 

Il comma 55, lettera b) della legge di bilancio 2025, introduce, inoltre, una serie di modifiche all’articolo 16 del D.L. n. 63/2013 in materia di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per l’acquisto di mobili.

Il citato comma 55, lettera b), n. 1) prevede, infatti, la sostituzione del comma 1 dell’articolo 16 in base al quale, per le spese documentate relative agli interventi sostenuti negli anni 2025, 2026 e 2027, a esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 36% delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

La detrazione, nel rispetto del massimale di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, per gli anni 2025, 2026 e 2027, è elevata al 50% delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 36% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 

Il comma 55, alla lettera b), n. 2), interviene, invece, sulla disciplina del cd. Sisma-bonus, prevedendo l’inserimento del nuovo comma 1-septies.1 all’articolo 16 del D.L. n. 63/2013. Tale norma stabilisce che le detrazioni spettano anche per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, per tutte le tipologie di interventi agevolati nelle seguenti misure: 

Le predette aliquote si applicano per tutte le tipologie di interventi agevolati, compresi quelli che, fino al 2024, davano luogo a una detrazione più elevata, quali, ad esempio: 

La suddetta modifica non interviene sui limiti di spesa ammessa alle detrazioni con riferimento alla singola unità immobiliare, che restano confermati.  

Esempio
Se un contribuente, al 31 dicembre 2024, ha in corso un intervento riconducibile tra quelli compresi nel Sisma-bonus con detrazione all’80%, con un limite di spesa di 96.000 euro ,e ha già speso 80.000 euro, nel 2025 può portare in detrazione le spese sostenute per il completamento dell’intervento  con una percentuale del 36% e un limite di spesa residuo di 16.000 euro (96.000 euro – 80.000 euro). 

La detrazione è innalzata al 50% se le spese per gli interventi antisismici siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 

 Il comma 55, lettera b), n. 3), prevede – infine - una proroga della detrazione di cui all’articolo 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013 (c.d. bonus mobili), per le spese sostenute nel 2025, con lo stesso limite di spesa ammesso alla detrazione di 5.000 euro previsto per il 2024.  

Detrazione maggiorata per interventi sull'abitazione principale 

Solo se gli interventi sono stati realizzati sull’abitazione principale, il cd. bonus casa, l’ecobonus e il sisma-bonus, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025, prevedono che la detrazione, per i rispettivi interventi, è elevata al 50% per le spese sostenute nell’anno 2025 e al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027. 

Per espressa previsione normativa, infatti, l’aliquota “maggiorata” (rispetto a quella “ordinaria” del 36% e 30% prevista per la generalità degli immobili) spetta a condizione che: 

Nota Bene
Al riguardo, si evidenzia che, per il riconoscimento della maggiorazione, fermi restando tutti gli altri requisiti stabiliti dalla norma, è necessario che, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2025, il contribuente risulti titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare al momento di “inizio dei lavori” o di sostenimento della spesa, se antecedente.

Attesa la limitazione operata dalla norma, l’aliquota maggiorata, invece, non compete ai familiari conviventi, né ai detentori degli immobili (es. locatario o comodatario), i quali possono beneficiare delle agevolazioni con le aliquote ridotte del 36% (per le spese 2025) o del 30% (per le spese 2026 e 2027). 

Con riferimento al requisito della “destinazione” dell’unità immobiliare ad abitazione principale, in linea con quanto evidenziato con la circolare 13/E/2023, l’Agenzia delle Entrate con circolare 8/E del 19 giugno 2025, ritiene che possa essere applicata la definizione del comma 3-bis dell’articolo 10 del Tuir secondo cui per “abitazione principale” si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata.

Coerentemente, ai fini dell’applicazione della detrazione con l’aliquota più elevata, rientra in tale nozione anche l’unità immobiliare adibita a dimora abituale di un familiare del contribuente (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del Tuir).  

Resta inteso che, nell’ipotesi in cui sia teoricamente possibile effettuare la scelta in relazione a due immobili, uno adibito a propria dimora abituale e un altro adibito a dimora abituale di un proprio familiare, occorre far riferimento esclusivamente all’immobile adibito a dimora abituale del titolare dell’immobile, a nulla rilevando che il secondo immobile sia adibito a dimora abituale di un familiare. 

L’aliquota maggiorata spetta, altresì, nel caso in cui gli interventi siano realizzati su pertinenze o su aree pertinenziali, già dotate del vincolo di pertinenzialità con l’immobile abitazione principale, anche se realizzati soltanto sulle pertinenze in questione. Inoltre, qualora l’unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, la maggiorazione spetta per le spese sostenute per i predetti interventi a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori.  

Una importante conferma riguarda il cd. “sismabonus acquisti”, di cui all’art. 16 comma 1-septies del DL 63/2013, e, di conseguenza, il cd. “bonus casa acquisti”, di cui all’art. 16-bis comma 3 del Tuir. 

Infatti, si ricorda che la misura della detrazione è parametrata al prezzo della singola unità immobiliare acquistata, risultante nell’atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.  Ciò posto, ai fini dell’aliquota maggiorata (nella misura del 50% per le spese sostenute nel 2025 o del 36% per le spese 2026 e 2027) l’unità immobiliare oggetto di compravendita deve essere adibita ad abitazione principale del contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui fruisce per la “prima volta” della detrazione.  Le medesime considerazioni valgono anche per gli interventi di ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo di interi fabbricati. In particolare, ai fini della fruizione dell’aliquota maggiorata per la detrazione per l’acquisto o la costruzione di box o posti auto pertinenziali, ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del Tuir, l’acquirente deve adibire ad abitazione principale l’immobile di cui il box o il posto auto costituisce pertinenza entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui fruisce per la prima volta della detrazione. 

Se gli interventi agevolati riguardano “parti comuni” degli edifici, precisa l’Agenzia, la maggiorazione al 50% deve essere applicata alla quota di spese imputata al singolo condomino, ammessa alla detrazione nel rispetto degli altri requisiti previsti dalla norma, se il medesimo è proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale. Tali circostanze devono essere verificate, per le singole unità immobiliari, all’inizio dei lavori per quanto attiene la titolarità dell’immobile, e al termine dei lavori per la destinazione dell’immobile ad abitazione principale. 

Resta fermo che, per le spese imputate agli altri condòmini, non titolari di diritto di proprietà o diritto reale di godimento, ovvero, anche se titolari dei predetti diritti, che non abbiano adibito l’immobile ad abitazione principale, è possibile fruire delle detrazioni spettanti con le aliquote ordinarie (36% o 30%). I medesimi chiarimenti sono validi anche per le spese per gli interventi su parti comuni effettuate in condomini minimi e in interi edifici di un unico proprietario. Qualora siano rispettati i requisiti per accedere alla maggiorazione dell’aliquota di detrazione per gli interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale l’Agenzia precisa che, se nel corso dei successivi periodi d’imposta di fruizione della detrazione l’immobile non è più destinato ad abitazione principale, il contribuente può continuare a beneficiare dell’aliquota maggiorata. 

Chiarimenti in materia di Superbonus  

Il comma 56, lettera a) della legge di bilancio 2025 modifica la disciplina del Superbonus, di cui all’articolo 119 del D.L. n. 34/2020 convertito, aggiungendo il nuovo comma 8-bis.2. Quest’ultima disposizione stabilisce che la detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2025 a favore dei condomini, delle persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, anche se posseduti da un unico proprietario, e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle APS, spetta per i soli interventi per i quali alla data del 15.10.2024 risulti: 

Il comma 56, lettera b) della legge di bilancio 2025, introduce, inoltre, nell’articolo 119 del D.L. n. 34/2020, il nuovo comma 8-sexies, che riconosce la facoltà di ripartire in 10 quote annuali di pari importo, la detrazione spettante per le spese sostenute dal 01.01.2023 al 31.12.2023. Tale facoltà può essere esercitata, su opzione del contribuente, tramite la presentazione di una dichiarazione “integrativa” da presentarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al 2024 (31.10.2025).

È previsto, inoltre, che, nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa emerga un maggior debito d’imposta, la maggiore imposta dovuta è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute in relazione al 2024. Al riguardo, con riferimento alle spese sostenute a decorrere dal 2024, l’articolo 4-bis del D.L. 39/2024  ha stabilito che, in relazione agli interventi di superbonus, la detrazione è sempre ripartita in 10 quote annuali di pari importo. 

Sostituzione impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche  

Il comma 55, lettere a) e b) della legge di bilancio 2025 ha escluso dall’ecobonus e dal bonus ristrutturazioni gli interventi di “sostituzione” degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, per le spese sostenute nel triennio 2025-2027.

Tale disposizione è in linea con la Direttiva (UE) 2024/1275 sulla prestazione energetica nell’edilizia che all’articolo 17, paragrafo 15, stabilisce che dal «1° gennaio 2025 gli Stati membri non offrono più incentivi finanziari per l’installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, ad eccezione di quelle selezionate per gli investimenti, prima del 2025, conformemente al regolamento (UE) 2021/241, all’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), punto i), terzo trattino, del regolamento (UE) 2021/1058 e all’articolo 73 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio».

Al riguardo, nella Gazzetta ufficiale UE del 18.10.2024 è stata pubblicata la Comunicazione 2024/6206 della Commissione sull’eliminazione graduale degli incentivi finanziari alle caldaie uniche alimentate a combustibili fossili a norma della direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia. Tale documento fornisce orientamenti in merito all’articolo 17, paragrafo 15, della direttiva riveduta, che mirano a contribuire a una migliore comprensione delle disposizioni e a facilitare un’applicazione più uniforme e coerente.

In particolare, nel paragrafo 4.2 della Comunicazione è precisato che l’articolo 17, par. 15 della direttiva “si applica all’installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, ovverosia all’acquisto, all’assemblaggio e alla messa in funzione di una caldaia che: 1) brucia combustibili fossili, ossia fonti energetiche non rinnovabili a base di carbonio, quali combustibili solidi, gas naturale e petrolio, e 2) è una caldaia unica, ossia non combinata con un altro generatore di calore che utilizza energia da fonti rinnovabili e che produce una quota considerevole dell’energia totale in uscita dal sistema combinato”. 

La Comunicazione specifica che una caldaia a gas può essere considerata «alimentata a combustibili fossili» in funzione del mix di combustibili nella rete del gas al momento dell’installazione.  È evidenziato, inoltre, che, “sebbene l’articolo 17, paragrafo 15, non vieti gli incentivi finanziari per l’installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili rinnovabili, questi potrebbero essere preclusi dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento sull’etichettatura energetica. …Nel caso degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente aventi capacità fino a 70 kW soggetti all’etichettatura energetica, ciò significa che gli Stati membri possono incentivare solo quelli che rientrano nelle due classi di efficienza energetica più elevate tra quelle in cui si situa una percentuale significativa dei prodotti. Stando ai dati attualmente disponibili, le caldaie uniche non rientrano in queste due classi e non possono dunque essere incentivate, indipendentemente dal fatto che siano alimentate a combustibili fossili o rinnovabili. (…). La disposizione di cui sopra non si applica alle caldaie specificamente concepite per funzionare con combustibili gassosi o liquidi prodotti prevalentemente a partire da biomassa, in quanto non soggette alle norme dell’UE in materia di etichettatura energetica. Per le caldaie a biomassa a combustibile solido esiste un regolamento specifico in materia di etichettatura energetica, con una scala adattata: dato che rientrano nelle due classi più elevate tra quelle in cui si situa una percentuale significativa dei prodotti, possono beneficiare di incentivi”. Il paragrafo 4.3 della Comunicazione elenca alcun “esempi” di incentivi finanziari che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 17, paragrafo 15. Alla voce “Incentivi non correlati alle caldaie” è precisato che gli apparecchi che non rispondono alla definizione di caldaie, quali stufe o apparecchi di microcogenerazione, non sono interessati dall’eliminazione graduale degli incentivi finanziari a favore delle caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.  

Ciò detto, tenuto conto di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2024/1275, di quanto precisato nella Comunicazione e delle disposizioni agevolative in tema di Ecobonus, di Superbonus e di recupero del patrimonio edilizio, acquisiti i pareri dell’ENEA e del MASE, l’Agenzia fornisce i seguenti chiarimenti. 

Con riferimento all’Ecobonus, per il Fisco, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione  invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili “esclusi” dagli incentivi fiscali riguardano le caldaie a condensazione e i generatori d’aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili.  L’esclusione dalla detrazione non si applica, invece, ai micro-cogeneratori, quand’anche siano alimentati da combustibili fossili, e ai generatori a biomassa. La comunicazione, tuttavia, non contiene alcuno specifico riferimento alle pompe di calore ad assorbimento a gas.  

Nondimeno, dalla definizione di caldaia (è “il complesso bruciatore-focolare concepito in modo da permettere di trasferire a dei fluidi il calore prodotto dalla combustione”) si evince che l’esclusione dai benefici fiscali per gli interventi ammessi all’Ecobonus non può riguardare la pompa di calore ad assorbimento a gas, il cui bruciatore assolve a una diversa funzione, considerato, altresì, l’elevato grado di rinnovabilità dell’energia fornita per la copertura degli usi finali.  Ancora, i sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, possono beneficiare dell’agevolazione, in assenza di limitazioni espressamente previste dalla norma. 

Per quanto concerne, invece, il cd. “bonus casa”, attualmente disciplinati dall’articolo 16 del D.L. n. 63/2013, l’Agenzia ritiene che gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, esclusi dagli incentivi fiscali, riguardino le caldaie a condensazione e i generatori d’aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili.  

Sono, invece, agevolabili gli interventi riguardanti: 

Per completezza, si precisa che, con riferimento al bonus recupero del patrimonio edilizio, sono esclusi dalla detrazione anche gli interventi di nuova installazione delle predette caldaie. 

Sotto il profilo fiscale, le spese non più ammesse a detrazione sono quelle sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. Resta fermo che sono ammesse alle agevolazioni le spese sostenute fino al 31.12.2024, in relazione ai predetti interventi, anche se realizzati o completati dal 1° gennaio 2025. 

Infine, con riferimento al Superbonus, sentiti al riguardo l’ENEA e il MASE, l’Agenzia ritiene che le spese sostenute nel 2025 per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili siano escluse da tale detrazione.   Fermo restando l’esclusione delle spese sostenute nel 2025, si precisa che, qualora, prima del 01.01.2025, risulti presentata, per gli interventi ammessi al Superbonus, la CILA o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo in caso di interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, l’intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, anche se realizzato nel 2025, “continua” a rilevare ai fini del miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari oggetto di intervento oppure, ove non sia possibile, del conseguimento della classe energetica più alta, anche nei casi in cui sia l’unico intervento “trainante”. 

 

Quadro Normativo 

 

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