Dal Fondo di garanzia prestazioni con interessi

Pubblicato il 29 novembre 2006

L’Inps, con il messaggio 31318 del 24 novembre 2006, spiega come funzionano gli oneri accessori sulle prestazioni a carico del Fondo di garanzia, istituito dall’articolo 2 della legge 297/82. Lo scopo del Fondo è quello di sostituirsi al datore di lavoro in caso di sua insolvenza nel pagamento del Tfr, di cui all’articolo .c., spettante ai lavoratori o ai loro aventi diritto. L’Ente previdenziale è tenuto a corrispondere interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto fino a quella di “effettivo soddisfo”. In tema di Tfr – spiega l’Inps – gli oneri accessori sono dovuti dalla data di cessazione del rapporto; mentre sui crediti di lavoro riguardanti le ultime tre mensilità di retribuzione, gli oneri accessori sono dovuti dalla data di presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione necessaria (art. 2, comma 5, decreto legislativo 80/92).

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Organo di revisione dell’ente e collaborazione con Corte dei Conti

24/10/2025

Pensione anticipata: i contributi figurativi contano con la riforma Fornero

24/10/2025

Dogane: nuove semplificazioni per la reintroduzione in franchigia

24/10/2025

Prima casa: ammesso il sequestro preventivo per reati tributari

24/10/2025

Rimborsi chilometrici dei professionisti: novità dal 2025

24/10/2025

Correzione del Modello 730: come e quando usare il 730 integrativo o Redditi PF

24/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy