Con la legge di bilancio 2025, il legislatore è tornato sul tema della rivalutazione di terreni e partecipazioni introducendo “a regime” la possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola (così come previsto nell’ambito della delega fiscale). Il beneficio, previsto dagli articoli 5 e 7 della L. n. 448/2001 ed oggetto di modifica, stabilisce la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni possedute dal 1° gennaio di ciascun anno da parte dei soggetti non imprenditori attraverso il versamento - entro il 30 novembre del medesimo anno - dell'imposta sostitutiva nella misura del 18% (in luogo del precedente 16%).
Tipologia bene |
Imposta sostitutiva all'1.1.2024 |
Imposta sostitutiva all'1.1.2025 |
Partecipazione qualificata |
16% |
18% |
Partecipazione non qualificata |
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Terreno |
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Titoli /quote o diritti negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione |
16% |
18% |
Con la legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 30, della L. n. 207/2024) è stata prevista “a regime” la possibilità di procedere alla rivalutazione delle partecipazioni (quotate e non) possedute da soggetti non imprenditori.
In particolare, per le quote e le azioni possedute al 1° gennaio di ciascun anno, si consente di rivalutare il costo o valore di acquisto, rilevante ai fini delle plusvalenze imponibili ex art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis) del Tuir, attraverso il versamento dell'imposta sostitutiva del 18% entro il 30 novembre del medesimo anno.
Sul piano soggettivo, in continuità con il passato, la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni (quotate e non quotate) è riservata ai soggetti che effettuano operazioni suscettibili di generare redditi diversi di natura finanziaria (art. 67 co. 1 lett. c) e c-bis) del Tuir), c.d. “capital gain”, indipendentemente dal regime prescelto ai fini della tassazione dei redditi stessi (art. 5 co. 1 L. 448/2001). In particolare, sono interessati dalla disposizione agevolativa:
Sul piano oggettivo, interessate dal beneficio sono le azioni o quote che non costituiscono beni d'impresa possedute dal 1° gennaio di ciascun anno. In particolare, possono essere oggetto di rideterminazione anche:
Inoltre, rientrano nella disciplina della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni anche le ipotesi di titolarità del diritto di usufrutto o di nuda proprietà sulle partecipazioni.
La rivalutazione delle partecipazioni non quotate si effettua assumendo in luogo del costo o valore di acquisto della partecipazione, il valore all'1.1 della frazione del patrimonio netto della società o ente partecipato, determinato sulla base di una apposita perizia giurata di stima (redatta con le responsabilità sancite dall’art. 64, c.p.c.), che costituisce requisito “essenziale” la cui mancanza comporta il mancato perfezionamento della procedura.
Per le partecipazioni quotate, invece, è possibile rideterminare il valore dei titoli, quote o diritti negoziati o non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduto all’1.1 di ciascun anno assumendo in luogo del costo o valore di acquisto, il valore “normale” a tale data determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lett. a) del Tuir; il valore normale è determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre dell’anno precedente a quello di rivalutazione. Così, in base ai chiarimenti della circolare 16/E/2023, si rileva che:
Il nuovo articolo 5, comma 1 della L. 448/2001 |
Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i diritti negoziati o non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale a tale data, a condizione che lo stesso sia assoggettato, entro il 30 novembre del medesimo anno, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi secondo quanto disposto dal presente articolo. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione il valore normale è pari alla frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nel registro dei revisori legali. Per i titoli, le quote o i diritti negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, il valore normale alla data del 1° gennaio è determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, con riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente. |
Nel caso di opzione per l'applicazione del regime del "risparmio amministrato" ex art. 6 del D.lgs. 461/1997 il contribuente comunica all'intermediario che si è avvalso della rideterminazione fornendo il predetto prospetto unitamente alla documentazione attestante il versamento dell'intero importo (o della prima rata) dell'imposta sostitutiva nella misura del 18%. In particolare, qualora il contribuente intenda cedere la partecipazione prima del 30 novembre ed abbia optato per l'applicazione del regime del risparmio amministrato o gestito, lo stesso dovrà fornire prova all'intermediario di aver versato prima della cessione della partecipazione l'imposta sostitutiva o almeno la prima rata, ancorché non siano ancora scaduti i termini per il versamento, al fine di consentire all'intermediario di utilizzare il valore rideterminato ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza (così come da circolare 16/E/2023).
La redazione e il giuramento delle perizie relative alle partecipazioni possedute al 1° gennaio deve avvenire entro il 30 novembre del medesimo anno. Quindi, per tale annualità, non è possibile beneficiare dell'agevolazione se il giuramento della perizia avviene oltre il termine previsto. Inoltre, in base alle indicazioni della circolare 477/E/2002, la redazione della perizia giurata può avvenire anche nel caso in cui la partecipazione sia stata già stata ceduta, purché posseduta al 1° gennaio e si applichi il "regime della dichiarazione".
Soggetti abilitati alla redazione della perizia |
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La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) “a regime” prevede l'applicazione di una imposta sostitutiva con aliquota unica del 18%, che deve essere versata dal soggetto possessore della partecipazione (ad esempio persona fisica, società semplice, ente non commerciale, soggetto non residente).
Fino al 2024, è stato utilizzato il codice tributo "8055", in caso di partecipazioni non quotate e il codice tributo "8057” in caso di partecipazioni quotate nei mercati regolamentati; in attesa di chiarimenti, si ritiene ragionevole ipotizzare che detti codici possano essere confermati anche per le nuove regole.
La stessa imposta sostitutiva può essere compensata in F24 con i crediti d'imposta o contributivi disponibili. Si ricorda, inoltre, che è possibile procedere anche ad una rideterminazione “parziale” del valore della partecipazione, così come previsto dalla circolare 16/E/2023.
Va detto, che l’applicazione dell’affrancamento nella misura prevista (che si calcola sul valore di perizia o sul valore normale delle partecipazioni) non sempre appare conveniente rispetto all'imposta sostitutiva sulle plusvalenze di natura finanziaria (aliquota del 26%). Una verifica in tal senso si attua applicando la seguente formula:
18% × valore normale o di perizia < 26% × plusvalenza da cessione
E’ consentito optare per il versamento rateale dell'imposta sostitutiva; le rate devono essere di pari importo. Così, ad esempio, in caso di partecipazioni possedute all'1.1.2025, per il perfezionamento dell'opzione, entro il 30.11.2025 deve essere versata solo la prima rata. Le rate successive alla prima devono essere di pari importo (con scadenza, rispettivamente, il 30.11.2026 ed il 30.11.2027) e maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30.11.2025.
L’'opzione per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni (quotate e non quotate) e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell'intero importo dell'imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata. Nella circolare n. 35/E/2004 viene chiarito che il mancato versamento delle rate successive alla prima:
Inoltre, coloro che abbiano effettuato il versamento dell'imposta dovuta ovvero di una o più rate della stessa, qualora in sede di determinazione delle plusvalenze realizzate per effetto della cessione delle partecipazioni non tengano conto del valore rideterminato, non hanno diritto al rimborso dell'imposta pagata e sono tenuti, nell'ipotesi di pagamento rateale, ad effettuare i versamenti successivi (circolare 5/E/2004).
E’ possibile beneficiare della rivalutazione delle partecipazioni anche laddove il costo o valore d'acquisto delle partecipazioni possedute sia stato oggetto di precedente rivalutazione. Se per la precedente rivalutazione si è optato per la rateizzazione dell'imposta sostitutiva, non è necessario dar luogo al versamento delle rate ancora pendenti della precedente rivalutazione (circolare 47/E/2011).
Inoltre, come precisato dalla circolare 47/E/2011, i soggetti che si avvalgono della nuova rivalutazione:
In tal caso, "il termine di decadenza per la richiesta … decorre dalla data del versamento dell'intera imposta o della prima rata relativa all'ultima rideterminazione effettuata". L'importo richiesto a rimborso non può eccedere quanto dovuto a titolo di imposta sostitutiva per la nuova rivalutazione.
A prescindere dalla data di pagamento dell'imposta sostitutiva, la partecipazione (quotata o non quotata) si considera acquisita alla data di riferimento della perizia di stima. Se in cui in data successiva al 1° gennaio non sono state acquisite altre partecipazioni, in caso di cessione si considera ceduta per prima la partecipazione il cui costo è stato rivalutato, in base all'ordinario criterio LIFO.
In caso di partecipazione “parzialmente” rivalutata, la sola porzione di partecipazione non quotata per la quale è stata versata l'imposta sostitutiva si considera acquisita al 1° gennaio e forma un nuovo "strato LIFO".
Partecipazioni in regime di risparmio amministrato o gestito
Se il contribuente ha optato per il regime del "risparmio amministrato" o del "risparmio gestito" , poiché in tali regimi non si applica il metodo LIFO (ma adotta, quale costo o valore di acquisto, il costo medio ponderato relativo a ciascuna categoria omogenea), nella circolare 81/E/2002 e, poi, nella risoluzione 372/E/2002, è stato precisato che: “gli intermediari devono tenere distinta evidenza della quota della partecipazione per la quale è stata effettuata la rideterminazione del valore di acquisto in quanto la predetta operazione di rideterminazione comporta l'attribuzione di una nuova caratteristica alle partecipazioni, titoli e diritti e cioè l'indeducibilità delle minusvalenze realizzate. In tal modo, i successivi acquisti di partecipazioni appartenenti alla medesima categoria omogenea rilevano soltanto ai fini della determinazione del costo della quota della partecipazione il cui valore non è stato rideterminato. In sostanza, per le partecipazioni il cui costo non è stato rideterminato rimane l'attribuzione del costo o valore medio ponderato attribuito dall'intermediario prima della rideterminazione parziale del costo di una parte delle partecipazioni finché non siano acquisite altre partecipazioni. Tale costo medio deve essere rideterminato ed aggiornato di volta in volta a seguito delle eventuali nuove acquisizioni di titoli aventi le medesime caratteristiche, avvenute successivamente ..”.
In conclusione, gli intermediari, al fine di non tener conto delle eventuali minusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni il cui costo sia stato rideterminato, devono tenere una sorta di "sottoconto" dove evidenziare esclusivamente le operazioni relative alle predette partecipazioni. Per i titoli non oggetto di rideterminazione rimane fermo il costo o valore medio ponderato attribuito dall'intermediario prima della rideterminazione parziale del costo di una parte dei titoli. Il costo medio ponderato deve essere aggiornato di volta in volta a seguito delle eventuali nuove acquisizioni di titoli aventi le medesime caratteristiche (ovvero appartenenti alla medesima categoria omogenea), avvenute successivamente al 1° gennaio (circolare 16/E/2023).
Anche la rideterminazione del costo o valore d'acquisto dei terreni, per effetto della legge di bilancio 2025, è stata prevista “a regime”.
Interessati dal beneficio sono i soggetti che si trovano nella condizione di conseguire plusvalenze immobiliari su terreni di cui all'art. 67, comma 1, lett. a) e b) del Tuir. Con l’articolo 1, comma 30 della legge di bilancio 2025, alla lettera b), dunque, si novella l’articolo 7 della L. 448/2001 relativamente alla disciplina applicabile alla rideterminazione del costo di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, modificando, altresì, i riferimenti normativi al Tuir.
Pertanto, entro il 30 novembre di ciascun anno, i contribuenti possano optare, mediante pagamento di un’imposta sostitutiva, per la rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio dello stesso anno, ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere a) e b) del TUIR. Per effetto di tale opzione, nella determinazione delle plusvalenze, si considera il valore del terreno al 1° gennaio dell’anno di esercizio dell’opzione, in luogo al costo o il valore d’acquisto dello stesso.
Il valore deve risultare da una perizia di stima giurata, cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da determinate categorie di soggetti (iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili).
Come chiarito dalla circolare n. 12/E/2002, sono interessati dalla disposizione agevolativa:
Ai fini dell'agevolazione, possono essere rivalutati tutti i terreni posseduti, a titolo di proprietà o altro diritto reale, alla data del 1° gennaio.
Condizione imprescindibile per poter procedere alla rivalutazione dei terreni, è il loro possesso intendendo per tale la proprietà o il diritto reale di godimento, nelle forme di cui all’articolo 9, comma 5, Tuir (usufrutto, superficie, enfiteusi).
Casi particolari |
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Terreni gravati da usufrutto |
In caso di terreno gravato da usufrutto, possono procedere alla rivalutazione sia il nudo proprietario sia l’usufruttuario (circolare n. 81/E/2002). Ai fini del valore da attribuire al diritto di usufrutto, può essere utilizzata una perizia giurata di stima secondo le disposizioni recate dall'articolo 48, D.P.R. 131/1986, applicando, in caso di usufrutto a vita, i coefficienti indicati nel prospetto allegato al medesimo Testo Unico. |
Terreni parzialmente edificabili |
Nel caso di terreni parzialmente edificabili è possibile rivalutare la sola parte edificabile di terreno e, a tal fine, è sufficiente che nell'atto di perizia venga fatto riferimento allo strumento urbanistico che la delimita e non si renda necessario procedere ad un preventivo frazionamento dell'area (circolare n. 81/E/2002). |
Terreni in comunione |
Qualora i terreni fossero posseduti in comunione (come può frequentemente accadere nel caso di successioni ereditarie), è possibile anche la rivalutazione da parte solo di alcuni dei comproprietari. Quindi, ciascuno può decidere per sé, senza vincolare gli altri soggetti. La perizia dovrà avere a oggetto l’intero terreno (circolare n. 81/E/2002). |
Per il perfezionamento della rivalutazione dei terreni è necessario:
Così, per i terreni posseduti all'1.1.2025, tali adempimenti devono essere posti in essere entro il 30.11.2025. Inoltre, si rammenta che, nella circolare 53/E/2015, l’Agenzia delle Entrate – facendo proprio l’orientamento della Cassazione – ha chiarito che, ove la perizia giurata di stima sia stata asseverata in data successiva al rogito ciò non comporta decadenza dell'agevolazione.
Affinché il valore di perizia sia riconosciuto quale nuovo costo o valore fiscale da assumere ai fini del computo della plusvalenza imponibile ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. a) o b) del Tuir, il possessore del terreno dovrà versare un'imposta sostitutiva (nella misura del 18%) delle imposte sui redditi. Per la determinazione di tale imposta sostitutiva si assume quale base imponibile il valore del terreno risultante dalla perizia.
Soggetti abilitati alla redazione della perizia |
i professionisti iscritti agli Albi di:
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E’ consentito optare per il versamento rateale dell'imposta sostitutiva; le rate devono essere di pari importo. Così, ad esempio, in caso di terreni possedute all'1.1.2025, per il perfezionamento dell'opzione, entro il 30.11.2025 deve essere versata solo la prima rata. Le rate successive alla prima devono essere di pari importo (con scadenza, rispettivamente, il 30.11.2026 ed il 30.11.2027) e maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30.11.2025.
Analogamente al passato, è possibile beneficiare della nuova rivalutazione anche laddove il costo o valore fiscale di terreni sia stato già oggetto di rivalutazione. Se per la precedente rivalutazione si è optato per la rateizzazione dell'imposta sostitutiva, non è necessario dar luogo al versamento delle rate “residue”.
Inoltre, come precisato dalla circolare 47/E/2011:
Secondo quanto chiarito dalle circolari 47/E/2011 e 35/E/2004, il perfezionamento della rideterminazione del costo o valore di acquisto è un'opzione definitiva del contribuente che l'ha posta in essere. Ad avviso dell'Amministrazione, quindi, il contribuente non ha diritto al rimborso dell'imposta pagata ed è tenuto a completare il versamento rateale anche quando, ad esempio, in sede di determinazione delle plusvalenze realizzate, non si sia tenuto conto del valore rideterminato.
Nell’ambito della rivalutazione di un terreno o di una partecipazione è possibile che:
Nudo proprietario |
la rivalutazione coinvolga anche il nudo proprietario o l’usufruttuario quale possessore dei beni all'1.1.2024. In tal caso:
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Eredi / donatari |
gli eredi o donatari che hanno acquisito un terreno o una partecipazione successivamente all'1.1, non possono fruire della rivalutazione in quanto a tale data non erano possessori del bene. Tuttavia, per le partecipazioni, in base alla circolare 27/E/2003 gli eredi che hanno ricevuto la partecipazione in successione dopo l'1.1.2023 possono rivalutare la stessa a condizione che prima del decesso il de cuius abbia conferito ad un professionista il mandato per la redazione della perizia di stima. Occorre inoltre, tener presente che: • per gli eredi in possesso di una partecipazione al 01.01.2025 la scelta circa l'utilizzo o meno della rivalutazione è influenzata dal fatto che, per le successioni apertesi dal 3.10.2006, il costo da assumere ai fini della determinazione della plusvalenza corrisponde al valore indicato nella dichiarazione di successione; • per le partecipazioni acquisite mediante donazione, il costo rilevante per il donatario è il costo fiscalmente riconosciuto in capo al donante. Pertanto, se il donante ha provveduto a rivalutare la partecipazione, il valore rivalutato si trasferisce in capo al donatario. Nella risoluzione 91/E/2014 l'Agenzia ha negato, in caso di rivalutazione di una partecipazione acquisita per donazione, rivalutata dal donante, lo scomputo da parte del donatario dell'imposta sostitutiva corrisposta dal donante. |
Redazione perizia giurata di stima |
ai fini dell'asseverazione, la perizia sia presentata presso la cancelleria del Tribunale, l’ufficio del giudice di pace o un notaio. Con l'ordinanza n.13636/2018, la Cassazione ha stabilito che l'Agenzia può accertare il valore della perizia utilizzata ai fini della rivalutazione e verificare "se lo stesso corrisponda o meno alla realtà". Nel caso di specie, i giudici hanno contestato il valore della perizia redatta dal contribuente e sottoscritta dal professionista "per mera compiacenza", posta la sussistenza di elementi oggettivi e soggettivi di inattendibilità. Inoltre, come specificato nella risposta n. 153/E/2018 "la sussistenza della perizia giurata di stima … costituisce requisito essenziale, la cui mancanza non consente il perfezionamento della procedura" (tale obbligo, quindi, non può essere in alcun modo disatteso dal contribuente). |
I dati relativi alla rivalutazione dei terreni o partecipazioni devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi, ossia rispettivamente nei quadri RM e RT.
In particolare, i dati della rivalutazione all'1.1.2025 dovranno essere indicati nel modello Redditi 2026. L'omessa indicazione dei dati della rivalutazione, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 35/E/2004, non pregiudica gli effetti della stessa, che rimane valida. La rivalutazione risulta, infatti, perfezionata con il versamento dell'intero importo o della prima rata dell'imposta sostitutiva.
Quadro Normativo |
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