Dalla mini ASpI all’ASpI previa domanda nei termini

Pubblicato il 23 settembre 2014 L’INPS, con messaggio n. 7111 del 19 settembre 2014, rispondendo a quesiti in merito alla trasformazione di domande di indennità mini-ASpI, accolte e/o in corso di erogazione, in domande di indennità ASpI, ha chiarito che, nell’ipotesi in cui l’assicurato abbia presentato domanda di indennità mini ASpI e successivamente si sia accorto di possedere i requisiti per l’indennità ASpI, potrà ottenere il riconoscimento dell'indennità ASpI solo nel caso in cui presenti un’apposita domanda di indennità ASpI nei termini legislativamente previsti di due mesi e otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

In tale ipotesi, la nuova prestazione ASpI avrà quale decorrenza il giorno successivo alla data di presentazione della domanda e l’importo già erogato a titolo di indennità mini-ASpI verrà detratto dalla nuova prestazione ASpI.

Per l’Istituto non è, invece, possibile riconoscere al lavoratore - che aveva già presentato domanda di indennità mini-ASpI – l’indennità ASpI qualora la relativa domanda sia stata presentata dopo il termine legislativamente previsto di due mesi e otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
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