Dalle Fondazioni dividendi leggeri solo al no profit

Pubblicato il 06 gennaio 2007

Le sezioni Unite civili della Cassazione – sentenza n. 27619 – cercano di risolvere un’antica controversia tributaria, non sciogliendo, però, il nodo più intricato, ovvero a quali condizioni una partecipazione bancaria possa considerarsi no profit. Le sezioni Unite civili si allineano ai giudici comunitari, che hanno ritenuto le fondazioni bancarie soggetti qualificabili come “impresa”. Con la conseguenza che gli sgravi di cui hanno beneficiato possono essere considerati aiuti di Stato, potenzialmente lesivi della concorrenza. Pertanto, prendendo spunto da ciò, i giudici nazionali possono essere esortati a disapplicare le agevolazioni se dovessero essere etichettati come aiuti. Alle fondazioni spetta, dunque, l’onere di provare la compatibilità con le disposizioni sopranazionali, oltre alla spettanza dei benefici.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Organo di revisione dell’ente e collaborazione con Corte dei Conti

24/10/2025

Pensione anticipata: i contributi figurativi contano con la riforma Fornero

24/10/2025

Dogane: nuove semplificazioni per la reintroduzione in franchigia

24/10/2025

Prima casa: ammesso il sequestro preventivo per reati tributari

24/10/2025

Rimborsi chilometrici dei professionisti: novità dal 2025

24/10/2025

Correzione del Modello 730: come e quando usare il 730 integrativo o Redditi PF

24/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy