Dalle Fondazioni dividendi leggeri solo al no profit

Pubblicato il 06 gennaio 2007

Le sezioni Unite civili della Cassazione – sentenza n. 27619 – cercano di risolvere un’antica controversia tributaria, non sciogliendo, però, il nodo più intricato, ovvero a quali condizioni una partecipazione bancaria possa considerarsi no profit. Le sezioni Unite civili si allineano ai giudici comunitari, che hanno ritenuto le fondazioni bancarie soggetti qualificabili come “impresa”. Con la conseguenza che gli sgravi di cui hanno beneficiato possono essere considerati aiuti di Stato, potenzialmente lesivi della concorrenza. Pertanto, prendendo spunto da ciò, i giudici nazionali possono essere esortati a disapplicare le agevolazioni se dovessero essere etichettati come aiuti. Alle fondazioni spetta, dunque, l’onere di provare la compatibilità con le disposizioni sopranazionali, oltre alla spettanza dei benefici.

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