Danneggiato e danneggiante sempre litisconsorti necessari

Pubblicato il 21 settembre 2017

Anche nella procedura di risarcimento diretto

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario nei confronti del danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’articolo 144, comma 3, del Codice delle assicurazioni private secondo cui “Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno”.

Questo è il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 21896 del 20 settembre 2017.

Stesse finalità del sistema previgente 

I giudici di legittimità hanno in particolare spiegato che le stesse finalità individuate dalla giurisprudenza in ordine al sistema previgente di cui all’articolo 23 della Legge n. 990/1969, continuano a sussistere anche nella procedura di risarcimento diretto.

E’ infatti vero – si legge nel testo dell’ordinanza – che il litisconsorzio necessario rischia di appesantire la procedura, ma è altresì vero che ciò ha un evidente bilanciamento nella necessità di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l’inopponibilità, nei suoi confronti, dell’accertamento giudiziale operato verso l’assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Avvocati, primo sì alla riforma dell’ordinamento forense

08/05/2026

Enpacl: slitta il versamento del contributo soggettivo

08/05/2026

Contributi agricoli INAIL 2026: prima scadenza il 16 settembre con nuove aliquote

08/05/2026

Consulta, più spazio agli interventi e nuove regole processuali

08/05/2026

Inps, bonus per autonomi colpiti dal maltempo: regole e domanda

08/05/2026

Fondo credito ai giovani 2026, domande al via sulla piattaforma MyConsap

08/05/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy