Danni a terzi da illecito del dipendente pubblico: risarcisce la PA

Pubblicato il 17 maggio 2019

Sezioni Unite: è la Pubblica amministrazione a rispondere civilmente dei danni a terzi causati dall'illecito del proprio dipendente, anche se questi abbia approfittato delle relative attribuzioni.

Principio di diritto delle Sezioni Unite di Cassazione

Per i danni cagionati a terzi dal fatto penalmente illecito del dipendente pubblico risponde civilmente lo Stato o l’ente pubblico di appartenenza.

Questo anche quanto il dipendente abbia approfittato delle sue attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle dell'amministrazione.

A tal fine, è sufficiente che la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che il dipendente esercita o di cui è titolare, ovvero “che la condotta illecita dannosa - e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi - non sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviato o abusivo od illecito, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo”.

E’ questo il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite civili della Cassazione, nel testo della corposa sentenza n. 13246 del 16 maggio 2019.

Contrasto nella giurisprudenza di legittimità

Nel dettaglio, la questione sottoposta alle SU era motivata dalla rilevata non univocità delle conclusioni della giurisprudenza di legittimità in punto di sussistenza o meno della responsabilità civile della Pubblica Amministrazione, per i danni cagionati dal fatto penalmente illecito del dipendente quando, in particolare, questi abbia approfittato delle sue attribuzioni e abbia agito per finalità del tutto personali od egoistiche, estranee all'amministrazione di appartenenza.

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