Danni da provvedimento illegittimo solo in presenza di dolo o colpa della p.a.

Pubblicato il 03 gennaio 2011 Il Consiglio di Stato con sentenza n. 8229 del 25 novembre 2010 riafferma il principio fissato dai magistrati amministrativi secondo cui la responsabilità della pubblica amministrazione, e quindi il risarcimento del danno a favore del privato per l'adozione di un provvedimento illegittimo, è collegata alla verifica del fatto che sia presente l'elemento soggettivo del dolo ovvero della colpa.

Infatti la giurisprudenza è concorde nel ritenere che non è sufficiente, ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno a carico della p.a., il solo annullamento dell'atto considerato lesivo degli interessi del privato. Pertanto, l'atto contro cui si ricorre deve essere stato assunto in violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona fede, ai quali deve attenersi l'esercizio della funzione pubblica.

In conclusione è il giudicante amministrativo che deve accertare la responsabilità qualora si sia avuta una violazione grave ed avvenuta in modo tale da far emergere la negligenza e l'imperizia in sede di adozione del provvedimento ritenuto viziato. Al contrario solleverà l'ente pubblico dalla responsabilità di fronte alla sussistenza di un errore scusabile nella condotta che ha portato all'atto illegittimo.
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