Aggiornati gli importi per il risarcimento del danno biologico da sinistri stradali – Decreto MIMIT Luglio 2025.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2025, è stato pubblicato il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) del 18 luglio 2025, con l’aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico da lesioni di lieve entità, ai sensi dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni private.
Il provvedimento tiene conto della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo e ha effetto a decorrere dal mese di aprile 2025.
L’articolo 139 del D.lgs. n. 209/2005, disciplina le modalità di liquidazione del danno biologico per lesioni micropermanenti (fino al 9% di invalidità permanente) derivanti da sinistri nella circolazione stradale o nautica. In particolare, il comma 5 stabilisce che:
Finalità del decreto 18 luglio 2025
Il decreto ha lo scopo di adeguare gli importi risarcitori al costo della vita, assicurando la tutela economica delle vittime di sinistri stradali o nautici che abbiano riportato lesioni di lieve entità.
Periodo di decorrenza e validità
Gli importi aggiornati si applicano a tutti i sinistri verificatisi a partire dal mese di aprile 2025, in coerenza con la variazione ISTAT rilevata in quel periodo.
Indice ISTAT applicato
L’indice ISTAT FOI preso a riferimento, come detto, è quello relativo al mese di aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2025. L’incremento registrato è pari all’1,7% rispetto all’anno precedente.
Importi aggiornati a decorrere da aprile 2025
Il decreto ministeriale ha fissato i nuovi importi come segue:
Tipologia di danno biologico (art. 139, co. 1) | Importo aggiornato (aprile 2025) |
---|---|
Valore del primo punto di invalidità permanente (lett. a) | € 963,40 |
Indennizzo per ogni giorno di inabilità assoluta (lett. b) | € 56,18 |
Tali valori devono essere utilizzati da compagnie assicurative, periti, legali e consulenti tecnici nella determinazione dei risarcimenti per sinistri occorsi dal mese di aprile 2025 in poi, esclusivamente per lesioni considerate di lieve entità (micropermanenti).
Distinzione da altri tipi di danno
L’aggiornamento riguarda esclusivamente il danno biologico micropermanente e non si estende ad altre voci risarcitorie quali:
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