Danno da inabilità permanente: obbligo di motivazione specifica per il giudice che si discosti dalla Ctu

Pubblicato il 07 aprile 2011 E' stato accolto dai giudici di Cassazione – sentenza n. 7868 del 6 aprile 2011 – il ricorso presentato da un uomo, vittima di un sinistro stradale, avverso la decisione con cui il giudice di merito, nella valutazione del danno da inabilità permanente residuata all'infortunio aveva adottato, senza alcuna motivazione, una valutazione inferiore a quella indicata dal Ctu.

La Corte di legittimità ha precisato, sul punto, che anche se la valutazione del Ctu non è vincolante per il giudice istruttore, lo stesso, se se ne voglia discostare, è comunque tenuto a motivare la sua decisione indicando le ragioni della sua scelta.

"L'obbligo di motivazione specifica" – continuano i giudici di legittimità – "ricorre peraltro in ogni caso in cui il giudice si trovi a dover scegliere fra diversi indici di valutazione del danno, indicati in sede di consulenza tecnica o comunque applicabili al caso, e la scelta deve essere motivata con riferimento alle specificità del caso concreto".
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