Danno non patrimoniale, insostenibile il riferimento alle diverse realtà socio-economiche

Pubblicato il 14 novembre 2014 La Terza sezione civile di Cassazione, con la sentenza n. 24201 del 13 novembre 2014, ha ricordato come, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da illecito aquiliano, il giudice di merito debba procedere alla necessaria valutazione equitativa di tutte le circostanze del caso concreto.

E nel fare ciò – continua la Corte – il magistrato non deve tenere conto della realtà socio-economica nella quale la somma liquidata è destinata ragionevolmente ad essere spesa.

Tale elemento, infatti, è estraneo al contenuto dell'illecito.

Nel caso specificamente esaminato, i giudici di legittimità hanno accolto le doglianze di una donna e delle figlie di questa contro il provvedimento con cui la Corte di appello aveva liquidato il risarcimento del danno non patrimoniale loro spettante in conseguenza del sinistro che aveva coinvolto ed ucciso il marito e padre, di nazionalità tunisina, riducendo l'entità della somma “in considerazione del luogo nel quale le somme liquidate erano destinate ad essere spese, vale a dire la Tunisia”.

Con la pronuncia, la Suprema corte ha ricordato l'importanza dell'uniformità, per quanto possibile, delle tecniche di risarcimento del danno, sottolineando come la scelta di fare ricorso alle tabelle milanesi discenda proprio dalla necessità di evitare che danni identici possano essere liquidati in misura diversa.
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