Dati antiriciclaggio con due decorrenze

Pubblicato il 15 aprile 2006

Sono state previste due decorrenze per l’istituzione dell’archivio unico, in cui professionisti ed alcuni operatori per la normativa antiriciclaggio devono registrare e conservare i dati identificativi dei clienti. La data del 22 aprile 2006 – decreto 141/06, “Gazzetta Ufficiale” n. 82 del 7 aprile 2006 - è riservata ai professionisti, quali dottori commercialisti, ragionieri, avvocati, notai, consulenti del lavoro, revisori contabili, società di revisione e tributaristi senza Albo, mentre la data slitta al 22 giugno 2006 per gli operatori non finanziari che utilizzeranno l’archivio su supporto informatico (Aui) e per tutti coloro che erano già obbligati a tenere registri in cui annotare i dati identificativi del cliente e delle operazioni (nello specifico: gli operatori addetti al recupero crediti conto terzi, al commercio di cose antiche, all’esercizio di case d’asta o gallerie d’arte, al commercio di oro, fabbricazione e commercio di cose preziose possono semplicemente completare con le indicazioni richieste nel decreto i registri già in uso). L’archivio può essere tenuto in forma cartacea (Auc) o informatica (Aui), ma per le banche e gli intermediari finanziari iscritti agli elenchi presso l’Uic la forma è unicamente quella informatica. L’archivio informatico deve essere costruito in base all’allegato B del provvedimento Uic 24 febbraio 2006, invece per quanto riguarda l’Auc esso deve essere ordinato, numerato progressivamente, siglato in ogni pagina e non vi devono essere abrasioni e spazi bianchi. L’archivio può essere gestito da terzi in outsourcing e non deve essere tenuto dai piccoli professionisti, da chi presta la propria attività per altri professionisti, da coloro che non hanno informazioni da registrare e conservare in relazione al tipo di attività svolta. L’inserimento in archivio dovrà avvenire entro 30 giorni dal reperimento dei dati e l’aggiornamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal momento in cui il professionista viene a conoscenza delle modifiche dei dati identificativi. Per l’omessa istituzione e l’omessa/tardiva registrazione sono previste sanzioni, dall’ammenda all’arresto, in base alla legge 197/91.

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