Dati Omi, mutui e dichiarazioni non sono elementi sufficienti per provare il maggior valore dell’immobile

Pubblicato il 14 maggio 2013 Con la sentenza n. 45/32/13 depositata l’11 aprile 2013, la Commissione tributaria regionale di Milano ha annullato sei avvisi di accertamento Iva, Ires ed Irap notificati ad un contribuente relativamente ad alcune compravendite immobiliari nei quali, per affermare il maggior valore degli immobili medesimi, era stato fatto riferimento ai dati delle quotazioni immobiliari (Omi), alla circostanza che, da parte degli acquirenti, erano stati contratti dei mutui per importi superiori al prezzo effettivamente dichiarato negli atti, alle dichiarazioni rese dagli acquirenti medesimi sul pagamento di corrispettivi extra fattura.

Tutti questi elementi, secondo i giudici milanesi, non erano di per sé idonei a dimostrare che gli immobili oggetto delle cessioni fossero in realtà di valore maggiore rispetto a quanto dichiarato. Ed infatti, i dati Omi potevano costituire esclusivamente un mero indizio alla luce della retrocessione operata nei loro confronti dalla Legge Comunitaria del 2008; per quel che concerne, invece, i mutui – continua la Ctr - era da ritenere verosimile che gli importi fossero più alti rispetto al prezzo d'acquisto in considerazione delle ulteriori spese che sostiene l’acquirente per il pagamento del notaio, le imposte, l’acquisto degli arredi. Le dichiarazioni degli acquirenti – conclude infine la Commissione regionale - costituivano affermazioni su notizie de relato e, comunque, prive di riscontro probatorio.
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