Dati sanitari sensibili Notifica al Garante

Pubblicato il 21 gennaio 2017

Il titolare di una struttura sanitaria è tenuto ad effettuare la notifica al Garante privacy, del trattamento dei dati concernenti malattie mentali, infettive e diffusive, pena la sanzione amministrativa. Ciò in base alla corretta interpretazione letterale (e non estensiva) dell’art. 37 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con sentenza n. 188 del 9 gennaio 2017, respingendo l’opposizione di una Casa di cura, avverso l’ordinanza con cui il Garante privacy le aveva ingiunto il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, per omessa notifica del trattamento dei dati sensibili ex cit. art. 37 D.Lgs. 196/2003. 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ccnl Servizi assistenziali Anpas Misericordie. Modifiche

30/04/2024

Antiriciclaggio. Sì del Parlamento europeo alle nuove regole

30/04/2024

CCNL Servizi assistenziali Anpas Misericordie - Verbale integrativo del 17/4/2024

30/04/2024

Accertamento su redditi post fallimento: fallito legittimato a impugnare

30/04/2024

Modello 730/2024 semplificato disponibile online. Guida alle novità 2024

30/04/2024

Memorandum: scadenze lavoro dall’1 al 15 maggio 2024 (con Podcast)

30/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy