Conversione del decreto ex Ilva: novità per Cassa integrazione e assegno di inclusione

Pubblicato il 06 agosto 2025

Entra in vigore il 6 agosto 2025 la legge 1° agosto 2025, n. 113, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi e disposizioni nel settore del lavoro e delle politiche sociali, cd. decreto ex Ilva.

Il provvedimento, approvato definitivamente dalla Camera dei deputati il 31 luglio 2025 (C. 2527) e precedentemente licenziato dal Senato (Atto Senato n. 1561) il 23 luglio 2025, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.180 del 5 agosto 2025.

La legge 1° agosto 2025, n. 113 contiene, in particolare, due importanti novità.

Vediamo di cosa si tratta.

Tutele per emergenze climatiche: CIGO e integrazione al reddito in agricoltura

All’articolato del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92 viene aggiunto un nuovo articolo (articolo 10 bis), rubricato “Tutele per emergenze climatiche”, che prevede una serie di misure straordinarie per mitigare gli effetti delle eccezionali ondate di calore e altri eventi climatici estremi, nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2025.

Sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa

Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, la novella consente di derogare ai limiti di fruizione previsti, per le integrazioni salariali ordinarie (CIGO), dai commi 2 e 3 dell’art. 12 del D.Lgs. 148/2015, relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE) anche per le imprese edili, di escavazione e lavorazione lapidei (art. 10, comma 1, lettere m), n), o) del D.Lgs. 148/2015).

Si ricorda che l’articolo 12 del D.Lgs. 148/2015 stabilisce specifici limiti temporali di fruizione per l’integrazione salariale ordinaria (CIGO). In particolare, per quanto qui di interesse,

 

Tipologia di impresa

m)

Imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini

n)

Imprese industriali esercenti attività di escavazione/lavorazione lapidea

o)

Imprese artigiane operanti nel settore lapideo (salvo attività in laboratorio separata)

L’emendamento approvato al disegno di legge per il sostegno ai comparti produttivi ha l’effetto di estendere, in via straordinaria e limitatamente al secondo semestre 2025, l'operatività della deroga alle restrizioni sull’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) anche alle imprese edili, di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei.

Tali imprese, che normalmente sono escluse da questa possibilità ai sensi della disciplina generale di cui all’art. 12, comma 4, del D.Lgs. 148/2015, potranno dunque – per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025 – beneficiare della CIGO anche oltre i limiti temporali previsti, in presenza di eventi straordinari non evitabili come, ad esempio, le emergenze climatiche.

Le imprese che richiederanno l’integrazione salariale non dovranno versare il contributo addizionale.

Il limite di spesa previsto è di 10,5 milioni di euro per il 2025, con monitoraggio a carico dell’INPS.

Operai agricoli – Trattamento in caso di intemperie

Sempre al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel secondo semestre 2025, viene ampliato l’accesso al trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, previsto dalla legge n. 457/1972 previsto nei casi di intemperie stagionali.

L’emendamento approvato al disegno di legge per il sostegno ai comparti produttivi prevede che il trattamento a sostegno del reddito sia riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato e agli operai a tempo determinato, anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative

Il trattamento di integrazione al reddito non concorre al limite massimo annuo di 90 giorni e viene equiparato al lavoro per il calcolo della disoccupazione agricola e del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.

In deroga alle disposizioni generali, per la concessione ed erogazione sarà competente l’INPS, nel limite di spesa di 22,5 milioni di euro.

Protocolli sottoscritti dalle Parti sociali

Il Ministero del Lavoro dovrà promuovere linee guida condivise con le parti sociali, in merito a linee guida relative a misure di contenimento dei rischi lavorativi connessi alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro.

Assegno di inclusione (ADI): contributo straordinario 2025

La legge 1° agosto 2025, n. 113 introduce inoltre misure eccezionali per l’anno 2025 in relazione all’Assegno di Inclusione (ADI).

Si ricorda che l’ADI, introdotto dal decreto Lavoro, è erogato per 18 mesi, con eventuale rinnovo (su domanda) di 12 mesi dopo una pausa di 1 mese ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Il ciclo di 18 mensilità iniziato a gennaio 2024 è scaduto a giugno 2025.

L’INPS, con il messaggio n. 2052 del 27 giugno 2025, ha illustrato come presentare domanda di rinnovo dell’ADI.

La novellacontenuta nell'articolo 10 ter dispone che, per il solo 2025, ai nuclei familiari interessati dalla sospensione di un mese del beneficio economico dell'assegno di inclusione dopo un periodo di fruizione non superiore a 18 mesi, è riconosciuto un contributo straordinario aggiuntivo dell'assegno di inclusione.

Il contributo è pari all’importo della prima mensilità di rinnovo, comunque non superiore a euro 500 e va corrisposto ai nuclei familiari che hanno presentato domanda per il rinnovo dell'Assegno di inclusione, previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge.

Il contributo è erogato insieme alla prima mensilità di rinnovo, e comunque entro dicembre 2025.

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