Ammortizzatori sociali e sostegno alla moda: nuove misure in vigore
Pubblicato il 27 giugno 2025
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È in vigore, dal 27 giugno 2025, il decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92 recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi.
Licenziato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 12 giugno 2025 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.146 del 26 giugno 2025), il decreto-legge n. 92 del 2025 mira ad assicurare la continuità produttiva e la sicurezza degli impianti industriali strategici, sostenendo nel contempo l’indotto e i percorsi di reindustrializzazione.
Il Capo II, articoli da 6 a 10, contiene misure urgenti in materia di ammortizzatori sociali, articolate in 4 principali misure:
- esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa (articolo 6);
- misure urgenti a sostegno degli occupati in gruppi di imprese (articolo 7);
- misure di sostegno ai lavoratori in caso di cessione di azienda e di cessazione dell'attività produttiva (articolo 8);
- misure urgenti in favore della filiera produttiva della moda (articolo 10).
Aree di crisi industriale complessa
L’articolo 6 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92 dispone che i datori di lavoro che richiedono e ottengono, per l'anno 2025, l'autorizzazione all'utilizzo dell'integrazione salariale straordinaria in deroga di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, spettante alle imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa, sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale (comma 1, dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148) per tutto il periodo di godimento del trattamento.
NOTA BENE: Si ricorda l'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 prevede un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria riconoscibile sino al limite massimo di 12 mesi).
L'esonero non spetta o, se è già in godimento, si interrompe qualora il datore di lavoro attivi, durante il periodo di utilizzo della integrazione salariale straordinaria, una procedura di licenziamento collettivo ai sensi e per gli effetti della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Per far fronte agli oneri previsti, quantificati in 6,5 milioni di euro per l’anno 2025, il decreto prevede una riduzione pari a 9,3 milioni di euro, sempre per il 2025, delle risorse allocate al Fondo sociale per occupazione e formazione.
Gruppi di imprese
L’articolo 7 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92 introduce una disciplina straordinaria volta a sostenere i grandi gruppi industriali colpiti da crisi aziendali complesse e ad alto impatto occupazionale. Il provvedimento mira in particolare a salvaguardare l’occupazione e a facilitare la gestione degli esuberi in un’ottica di reindustrializzazione dei siti produttivi coinvolti.
La misura si applica alle imprese facenti parte di gruppi che, nel complesso, impiegano almeno 1.000 lavoratori sul territorio italiano. Requisito imprescindibile per accedere al beneficio è la sottoscrizione, entro il 27 giugno 2025, di un accordo quadro di programma. Tale accordo deve essere siglato con:
- le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e
- il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
L’accordo deve essere finalizzato a tre obiettivi chiave:
- la salvaguardia dei livelli occupazionali;
- la gestione degli esuberi;
- l’attivazione di percorsi di reindustrializzazione.
A fronte della presentazione di apposita domanda, e mediante decreto del Ministro del Lavoro, è autorizzata – in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 – la concessione di un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria (CIGS), in continuità con gli ammortizzatori già in essere, con una durata massima estendibile fino al 31 dicembre 2027.
La riduzione dell’orario di lavoro per ciascun lavoratore interessato dal trattamento di integrazione salariale straordinaria in deroga può raggiungere, nell’intero periodo di fruizione, anche il 100%.
Il provvedimento stabilisce un limite massimo di spesa per il riconoscimento dei trattamenti, suddiviso per anno (30,7 milioni di euro per il 2025, 31,3 milioni di euro per il 2026 e 32 milioni di euro per il 2027).
Cessione di azienda e di cessazione dell’attività produttiva
L’articolo 8 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92 amplia gli strumenti di tutela occupazionale previsti in caso di crisi aziendali.
Si introduce un nuovo comma 1-ter all’interno dell’articolo 44 del D.L. 28 settembre 2018, n. 109 che, si ricorda, prevede un trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi, in deroga agli articoli 4, 20, comma 3-bis, e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e autorizzabile sino ad un massimo di 12 mesi complessivi, previo accordo stipulato in sede governativa.
La nuova disposizione mira a fronteggiare con urgenza situazioni di cessazione dell’attività produttiva, offrendo un sostegno economico straordinario a lavoratori potenzialmente destinati alla disoccupazione, laddove vi siano prospettive concrete di cessione e rioccupazione.
Per l’anno 2025, entro un limite massimo di spesa di 20 milioni di euro, può essere autorizzato un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale della durata massima di 6 mesi (non prorogabili). Tale trattamento è subordinato alla presenza di un accordo governativo siglato presso il Ministero del Lavoro, eventualmente con la partecipazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e può essere concesso soltanto se:
- l’impresa è in fase di cessazione dell’attività;
- esistono prospettive concrete e attuali di una rapida cessione, anche parziale, dell’azienda;
- tale cessione è potenzialmente in grado di garantire il riassorbimento occupazionale dei lavoratori sospesi.
La copertura finanziaria della misura è assicurata mediante una riduzione corrispondente del Fondo sociale per occupazione e formazione (ex D.L. 185/2008, art. 18, comma 1, lett. a).
Per garantire il rispetto del limite di spesa, gli accordi governativi devono essere trasmessi al MEF e all’INPS, che curano il monitoraggio mensile dei flussi di spesa. Se il monitoraggio evidenzia che il tetto di spesa è stato raggiunto (anche in via prospettica), non possono essere stipulati nuovi accordi.
Il legislatore introduce specifiche cause di decadenza dal diritto alla CIGS per i lavoratori sospesi in situazioni di cessazione aziendale, già ammessi ai trattamenti di integrazione salariale. In particolare, il lavoratore perde il diritto al sostegno se:
- rifiuta di partecipare a un corso di formazione o riqualificazione, oppure non lo frequenta regolarmente;
- non accetta un’offerta di lavoro che prevede una retribuzione non inferiore del 20% rispetto a quella precedente.
Le clausole di decadenza si applicano solo se le attività formative o lavorative proposte:
- si svolgono entro 50 km dalla residenza del lavoratore;
- oppure sono raggiungibili entro 80 minuti mediante mezzi di trasporto pubblico.
Inoltre, le imprese ammesse al trattamento sono tenute a comunicare al Ministero del Lavoro l’elenco dei lavoratori interessati dalle sospensioni, affinché siano inseriti nella piattaforma del Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), introdotto dal D.L. 4 maggio 2023, n. 48 (convertito dalla L. 85/2023).
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore di questa disposizione, il Ministro del Lavoro dovrà adottare un apposito decreto con cui saranno definite le modalità operative per l’attuazione delle misure previste.
Filiera produttiva della moda
L’articolo 10 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92 interviene a sostegno del comparto moda, duramente colpito dalla crisi economica, introducendo modifiche all’articolo 2 del D.L. 28 ottobre 2024, n. 160 (convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2024, n. 199).
Si ricorda che il D.L. n. 160/2024, in vigore dal 29 ottobre 2024, aveva già previsto un trattamento di sostegno al reddito ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, delle imprese del settore moda, in deroga alla disciplina generale (D.Lgs. 148/2015).
In particolare, l’articolo 2 di tale decreto convertito in legge riconosceva, per l’anno 2024, ai datori di lavoro del comparto tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria, conciario e accessori moda per i settori indicati dalla tabella A annessa al decreto-legge n. 160/2024 (Allegato n. 1) individuati da specifici codici ATECO e per il settore dei lavori di meccanica generale individuato dal codice ATECO 25.62.00, con forza occupazionale media fino a 15 addetti, un trattamento di integrazione al reddito della durata massima di 12 settimane, fruibile fino al 31 gennaio 2025.
L’obiettivo era mitigare gli effetti delle crisi occupazionali del comparto, sostenendo i lavoratori temporaneamente sospesi o con orario ridotto.
L’INPS ha fornito i chiarimenti con la circolare n. 39 del 7 febbraio 2025.
L’articolo 10 del nuovo decreto-legge amplia la misura originaria.
Innanzitutto viene introdotta la possibilità di riconoscere un ulteriore periodo di 12 settimane di trattamento a decorrere dal 1° febbraio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, entro il limite di spesa già previsto per il 2025 (36,8 milioni di euro).
La nuova disposizione del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92 velocizza poi l’iter di erogazione della misura di sostegno al reddito per le microimprese artigiane del settore. Si lascia al datore di lavoro la possibilità di scegliere se erogare direttamente il trattamento o richiedere all'INPS il pagamento diretto della prestazione, senza dover più dimostrare e documentare serie difficoltà finanziarie.
NOTA BENE: In precedenza, l’integrazione salariale era erogata direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga e poi il relativo importo rimborsato dall'INPS al datore di lavoro o conguagliato. Il datore di lavoro, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, poteva richiedere all'INPS il pagamento diretto della prestazione.
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