Il disegno di legge Semplificazioni - approvato in prima lettura dal Senato l’8 ottobre 2025 - introduce, tra le altre misure volte a semplificare e digitalizzare i procedimenti amministrativi di imprese e cittadini, una serie di interventi sul codice civile per favorire la circolazione dei beni provenienti da donazioni e snellire le procedure di accettazione e registrazione delle eredità.
Superamento della restituzione del bene
L’articolo 15 del ddl (agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni), riforma il sistema di tutela dei legittimari (coniuge, figli e ascendenti) in caso di lesione della quota di legittima dovuta a donazioni effettuate in vita dal defunto.
Il nuovo impianto sostituisce il tradizionale meccanismo di restituzione del bene donato con un diritto all’indennizzo economico, eliminando così il rischio di recupero dell’immobile da parte degli eredi.
In particolare, il legittimario non potrà pretendere la restituzione del bene se l’acquirente ha trascritto l’atto di acquisto prima della domanda di riduzione. In tale ipotesi, il donatario è tenuto a compensare in denaro il valore necessario a ricostituire la quota di legittima.
Se il donatario risulta insolvente e il trasferimento è avvenuto a titolo gratuito, la compensazione potrà essere richiesta all’avente causa nei limiti del vantaggio ottenuto.
Le modifiche, che incidono sugli articoli 561, 562 e 563 c.c., si estendono anche ai beni mobili registrati, garantendo coerenza tra i diversi regimi di circolazione dei beni.
Obiettivi e impatti sul mercato immobiliare
La finalità è quella di stimolare la circolazione giuridica degli immobili provenienti da donazione, oggi spesso esclusi dal mercato per timori legati a possibili azioni di riduzione.
Secondo la relazione illustrativa, in Italia si registrano oltre 200.000 donazioni immobiliari all’anno. Il nuovo modello, fondato sull’indennizzo anziché sulla restituzione, dovrebbe favorire la commerciabilità dei beni donati e agevolare il loro impiego come garanzia per l’accesso al credito.
L’articolo 14-bis e la semplificazione degli adempimenti
Accanto alle modifiche in materia di donazioni, l’articolo 14-bis interviene sull’articolo 2648 c.c., semplificando le modalità di trascrizione dell’accettazione di eredità nei registri immobiliari.
Sarà possibile procedere alla trascrizione sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata contenente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui l’erede o il suo successore a titolo universale attesti:
L’obiettivo è rendere più lineari le operazioni di trascrizione e ridurre i tempi di formalizzazione dei passaggi ereditari, garantendo al contempo maggiore certezza nelle vicende patrimoniali.
Decorrenza e regime transitorio
Le nuove disposizioni si applicheranno alle successioni aperte dopo l’entrata in vigore della legge.
Per le successioni già aperte, il regime previgente continuerà a valere soltanto se, entro sei mesi, saranno notificati o trascritti atti di opposizione o domande giudiziali di riduzione.
Trascorso tale termine, la disciplina dell’indennizzo e la tutela dei terzi acquirenti si estenderanno anche alle situazioni anteriori.
Il testo, approvato in prima lettura dal Senato, passa ora all’esame della Camera per la prosecuzione dell’iter parlamentare.
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