Nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025 è stata pubblicata la Legge n. 182 del 2 dicembre 2025 recante "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attivita' economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese".
Il provvedimento - approvato in via definitiva dalla Camera, nella seduta del 26 novembre 2025 - introduce, tra le altre misure volte a semplificare e digitalizzare i procedimenti amministrativi di imprese e cittadini, una serie di interventi sul codice civile per favorire la circolazione dei beni provenienti da donazioni e snellire le procedure di accettazione e registrazione delle eredità.
Superamento della restituzione del bene
L’articolo 44 della Legge (semplificazioni in materia di agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni), riforma il sistema di tutela dei legittimari (coniuge, figli e ascendenti) in caso di lesione della quota di legittima dovuta a donazioni effettuate in vita dal defunto.
Il nuovo impianto sostituisce il tradizionale meccanismo di restituzione del bene donato con un diritto all’indennizzo economico, eliminando così il rischio di recupero dell’immobile da parte degli eredi.
In particolare, il legittimario non potrà pretendere la restituzione del bene se l’acquirente ha trascritto l’atto di acquisto prima della domanda di riduzione. In tale ipotesi, il donatario è tenuto a compensare in denaro il valore necessario a ricostituire la quota di legittima.
Se il donatario risulta insolvente e il trasferimento è avvenuto a titolo gratuito, la compensazione potrà essere richiesta all’avente causa nei limiti del vantaggio ottenuto.
Le modifiche, che incidono sugli articoli 561, 562 e 563 c.c., si estendono anche ai beni mobili registrati, garantendo coerenza tra i diversi regimi di circolazione dei beni.
Obiettivi e impatti sul mercato immobiliare
La finalità è quella di stimolare la circolazione giuridica degli immobili provenienti da donazione, oggi spesso esclusi dal mercato per timori legati a possibili azioni di riduzione.
Secondo la relazione illustrativa, in Italia si registrano oltre 200.000 donazioni immobiliari all’anno. Il nuovo modello, fondato sull’indennizzo anziché sulla restituzione, dovrebbe favorire la commerciabilità dei beni donati e agevolare il loro impiego come garanzia per l’accesso al credito.
L’articolo 41 e la semplificazione degli adempimenti
Accanto alle modifiche in materia di donazioni, l’articolo 41 interviene sull’articolo 2648 c.c., semplificando le modalità di trascrizione dell’accettazione di eredità nei registri immobiliari.
Sarà possibile procedere alla trascrizione sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata contenente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui l’erede o il suo successore a titolo universale attesti:
L’obiettivo è rendere più lineari le operazioni di trascrizione e ridurre i tempi di formalizzazione dei passaggi ereditari, garantendo al contempo maggiore certezza nelle vicende patrimoniali.
Decorrenza e regime transitorio
Le nuove disposizioni si applicheranno alle successioni aperte dopo l’entrata in vigore della legge.
Per le successioni già aperte, il regime previgente continuerà a valere soltanto se, entro sei mesi, saranno notificati o trascritti atti di opposizione o domande giudiziali di riduzione.
Trascorso tale termine, la disciplina dell’indennizzo e la tutela dei terzi acquirenti si estenderanno anche alle situazioni anteriori.
Oltre alle riforme in materia di donazioni e successioni, la legge comprende una serie di misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi con impatto diretto sulle attività economiche.
Tra queste rientrano la riduzione da dodici a sei mesi del termine per l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti autorizzativi o attributivi di vantaggi economici e l’introduzione di una disciplina semplificata per gli interventi di ristrutturazione nel settore turistico-ricettivo avviati entro il 31 dicembre 2026.
Il provvedimento definisce inoltre la figura del consulente chimico di porto e prevede la riorganizzazione dell’Automobile Club d’Italia (ACI).
Il provvedimento interviene anche sulla semplificazione delle procedure utilizzate dai cittadini, prevedendo l’obbligo di utilizzare modalità telematiche per le iscrizioni alle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo.
Nel settore sanitario, il provvedimento amplia le prestazioni erogabili dalle farmacie, tra cui la somministrazione di vaccini per soggetti di età non inferiore a dodici anni, l’effettuazione di test diagnostici per il contrasto dell’antibiotico-resistenza, l’erogazione di servizi di telemedicina e la possibilità di effettuare la scelta del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta.
Vengono poi snellite le procedure relative alla dichiarazione di assenza e morte presunta e viene razionalizzata la disciplina delle traduzioni giurate, riducendo tempi e adempimenti.
Sono inoltre previste nuove modalità semplificate per il rilascio dei permessi di costruire riguardanti immobili vincolati, attraverso l’introduzione del silenzio-assenso nei casi di mancata risposta dell’amministrazione.
Si semplifica anche la gestione delle denunce di furto di veicoli tramite strumenti telematici e viene rivista la procedura degli avvisi di ricevimento degli atti notificati.
Ulteriori misure riguardano la gestione dei dehors, il riordino di specifici incentivi e la disciplina dei prodotti confezionati, con l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi per cittadini e imprese.
In materia di pubblica sicurezza, la Legge trasferisce al prefetto la competenza per il rilascio delle licenze relative alla fabbricazione, detenzione e vendita delle armi da guerra.
In ambito ambientale, viene attribuita al Governo una delega legislativa per la revisione della disciplina sull’impiego e sull’utilizzazione economica dei fanghi di depurazione. Il Titolo IV del provvedimento reca infine le disposizioni finanziarie necessarie all’attuazione delle misure e la clausola di salvaguardia a tutela delle autonomie speciali.
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