Ddl Semplificazioni 2025: novità su vincoli edilizi e misure per dehors
Pubblicato il 09 ottobre 2025
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Con 86 voti favorevoli, 48 contrari e sette astensioni, il Senato ha approvato l’8 ottobre 2025 il Disegno di legge “Semplificazioni”. Il provvedimento introduce un insieme di interventi mirati a rendere più snelli e digitalizzati i procedimenti amministrativi riguardanti le attività economiche, nonché i servizi destinati a cittadini e imprese.
Il testo legislativo, collegato alla legge di bilancio, nasce dall’esame e dall’elaborazione della 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) e porta il numero A.S. 1184.
Dopo l’approvazione in Senato, il disegno di legge passa ora alla Camera dei deputati, dove proseguirà l’iter parlamentare per la definitiva approvazione.
Il testo contiene anche una serie di interventi sul codice civile per favorire la circolazione dei beni provenienti da donazioni e snellire le procedure di accettazione e registrazione delle eredità.
Misure sui dehors
L’articolo 15-septies inserito nel corso dell’esame in sede referente del Ddl Semplificazioni introduce specifiche disposizioni relative alla concessione di spazi e aree pubbliche sottoposte a vincolo culturale o paesaggistico alle attività di pubblico esercizio, per consentire l’installazione di strutture mobili (i cosiddetti dehors).
In particolare, si interviene modificando l’articolo 26 della legge n. 193/2024 (che conferisce al Governo la delega per riorganizzare l’assetto normativo sui dehors).
Le principali novità sono le seguenti.
- Proroga del termine per la delega
Il termine entro cui il Governo deve esercitare la delega è spostato al 31 dicembre 2026, mentre originariamente era fissato entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge 193/2024 (entrata in vigore il 18 dicembre 2024). - Estensione dell’applicabilità alle installazioni transitorie
Le norme del decreto legislativo di riordino potranno applicarsi anche ai dehors già realizzati in forza dei precedenti regimi autorizzatori transitori, a condizione che venga presentata una specifica istanza. Tale richiesta dovrà essere inoltrata entro un termine ragionevole, che non sarà più fissato in 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo. - Flessibilità per il ripristino
Nel caso in cui venga negata l’autorizzazione paesaggistica, culturale o edilizia (ai sensi del Codice dei beni culturali), il testo stabilisce che le imprese che hanno installato dehors in regime derogatorio debbano avere un tempo congruo per rimuovere le strutture e riportare i luoghi allo stato originario. - Proroga della validità dei titoli emergenziali
Il termine ultimo per cui restano efficaci i titoli autorizzativi già rilasciati ai sensi della normativa emergenziale viene esteso dall’attuale 31 dicembre 2025 al 30 giugno 2027.
Silenzio-assenso per il permesso di costruire su immobili vincolati
L’articolo 14 del Ddl Semplificazioni introduce una trasformazione significativa nel rilascio del permesso di costruire per edifici soggetti a vincoli - idrogeologici, ambientali, paesaggistici o culturali - prevedendo il meccanismo del silenzio-assenso, a condizione che siano già stati ottenuti e siano validi i necessari atti di autorizzazione, nulla osta o assensi formali.
Il provvedimento interviene sul comma 8 dell’articolo 20 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), che regola la procedura per ottenere il permesso. Secondo la disciplina vigente, la domanda deve essere conclusa entro 60 giorni con una proposta di provvedimento, e il responsabile dell’attuazione ha altri 30 giorni per decidere; decorso inutilmente questo periodo, se non sussiste un diniego motivato, si considera formato il silenzio-assenso, eccetto per immobili vincolati, nei quali deve essere attivata la conferenza di servizi.
Il Ddl Semplificazioni propone le seguenti innovazioni:
- elimina la previsione che escludeva automaticamente la formazione del silenzio-assenso in presenza di vincoli, imponendo in tali casi la conferenza di servizi;
- integra il comma 8 stabilendo che, se l’istanza è già corredata da atti validi di autorizzazione, nulla osta o assensi rilasciati dall’autorità competente in materia di vincolo, il silenzio-assenso si intende formato anche per immobili vincolati;
- la domanda soggetta a vincoli resta comunque sottoposta alle procedure della conferenza di servizi, salvo l’applicazione del silenzio-assenso nei casi previsti.
In sintesi, la modifica proposta consente — laddove siano già acquisiti atti di assenso validi — che il permesso di costruire si perfezioni tacitamente anche per edifici vincolati, superando il divieto attuale. Questa riforma risponde a pressanti esigenze di semplificazione e riduzione degli oneri procedurali nei procedimenti edilizi su aree vincolate.
Sospensione degli ammortamenti per le imprese non soggette a principi contabili internazionali
Il disegno di legge Semplificazioni approvato al Senato l’8 ottobre 2025 consente alle imprese italiane che redigono il bilancio secondo i principi nazionali (e non secondo gli IAS/IFRS) di non imputare nel bilancio 2024 la quota di ammortamento dei beni materiali (es. macchinari, attrezzature) e immateriali (es. software, brevetti) — operazione che normalmente riduce il costo residuo del bene e viene registrata come onere nell’esercizio di competenza.
Grazie a questa previsione, le imprese potranno differire totalmente o in parte la rilevazione dell’ammortamento, lasciando nel bilancio 2024 il valore storico del bene inalterato. Il beneficio principale è l’ottenimento di un bilancio più solido, con minori oneri, con potenziali esiti positivi in termini di credibilità verso istituti di credito o resilienza in fasi economiche difficili.
La quota che non viene contabilizzata nel 2024 potrà essere recuperata nel 2025, estendendo di fatto il piano di ammortamento di un anno rispetto all’ordinario.
Snellimento del cumulo degli incentivi in conto energia
Il Ddl Semplificazioni riformula la disciplina attuale riguardante la possibilità per il contribuente di mantenere i benefici delle tariffe incentivanti concesse dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), anche in presenza di vantaggi fiscali per investimenti ambientali.
La situazione attuale — richiamata dal decreto-legge 24/2019 — consente al contribuente di conservare il diritto agli incentivi applicando, sulla variazione in diminuzione dichiarata per le detrazioni ambientali, l’aliquota d’imposta vigente.
La riforma introduce il meccanismo seguente.
I soggetti che, al momento dell’entrata in vigore della norma, non abbiano ancora esercitato tale opzione, possono farlo presentando entro 60 giorni istanza al GSE. Con tale istanza, accettano l’applicazione:
- di una compensazione, tramite le medesime tariffe incentivanti, del valore che corrisponde al vantaggio fiscale usufruito, come attestato da professionista abilitato e indipendente;
- di una riduzione del 5 % delle tariffe spettanti per tutta la durata della convenzione sottoscritta con il GSE.
L’istanza produce effetti su tutti i giudizi pendenti (tributari e amministrativi). Fino a che le somme da compensare non sono versate, il giudice sospende il procedimento.
La definizione dei processi sospesi è subordinata a tre condizioni:
- avvenuta compensazione integrale delle somme dovute;
- accettazione incondizionata della decurtazione tariffaria;
- versamento in contanti di eventuali eccedenze non compensabili dalle tariffe.
Il GSE ha il compito di:
- attestare il corretto adempimento delle condizioni per l’estinzione del procedimento;
- pubblicare entro 10 giorni le modalità per presentare l’istanza, indicare le categorie dei professionisti abilitati all’asseverazione e definire i requisiti di indipendenza;
- recuperare gli incentivi per i contribuenti che non aderiscono alla facoltà prevista.
In caso di avvenuto perfezionamento della definizione (con evidenza della compensazione, decurtazione e versamento), il giudice dichiara estinto il processo, compensando le spese. In assenza, il giudice può revocare la sospensione su istanza di una parte.
Questa riformulazione mira a razionalizzare la disciplina del cumulo tra incentivi e benefici fiscali, stabilendo un percorso definito per chi intenda aderire, con garanzie procedurali anche per i procedimenti già pendenti.
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