Legge per la semplificazione in vigore: staff house, nulla osta, CIG e LOAgri

Pubblicato il 18 dicembre 2025

In vigore dal 18 dicembre 2025 la legge per la semplificazione (legge 2 dicembre 2025, n. 182) recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attivita' economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025.

Il provvedimento è stato approvato, in via definitiva, dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 novembre 2025. 

Precedentemente presentato dal Governo al Senato il 5 luglio 2024 (S. 1184), il disegno di legge  è stato oggetto di un lungo e articolato iter parlamentare. L’Aula di Palazzo Madama ha approvato il testo, con modificazioni, nella seduta dell’8 ottobre 2025. Alla Camera, il provvedimento (C. 2655) è stato incardinato presso la I Commissione Affari costituzionali, che ne ha concluso l’esame in sede referente il 12 novembre 2025, confermando integralmente il testo trasmesso dal Senato.

La legge 2 dicembre 2025, n. 182 interviene in molteplici ambiti – dalla Pubblica Amministrazione al turismo, dall’edilizia alla navigazione, dalle procedure in materia di immigrazione al mercato del lavoro, fino alla sanità digitale – introducendo misure di semplificazione tese ad agevolare attività economiche, aumentare l’efficienza amministrativa e sostenere l’innovazione.

Il provvedimento, si articola in numerosi capi e 74 articoli. Approfondiamo le novità in materia di lavoro.

Staff House per lavoratori del comparto turistico-ricettivo

L’articolo 12 reca disposizioni che integrano, dal punto di vista urbanistico-edilizio, la disciplina del c.d. Staff House di cui ai commi 1-4 dell’art. 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118.

Le norme in questione riconoscono contributi per incentivare la creazione o la riqualificazione e l’ammodernamento degli alloggi destinati, a condizioni agevolate, ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

La legge 2 dicembre 2025, n. 182 integra la disciplina vigente, introducendo il comma 2-bis nel testo dell’art. 14 del D.L. 95/2025.

La nuova norma prevede che:

Restano comunque ferme le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004).

Misure di semplificazione in materia di navigazione

Gli articoli dal 14 al 19 della legge 2 dicembre 2025, n. 182 intervengono sulla disciplina della navigazione, con modifiche riguardanti:

Rilascio del nulla osta al lavoro per stranieri

L’articolo 24-bis del Testo unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998), sul quale interviene la modifica contenuta nell’articolo 20 del DDL Semplificazioni, ha stabilito in via permanente una procedura semplificata per il rilascio del nulla osta al lavoro dei cittadini non comunitari che entrano in Italia nell’ambito dei decreti flussi.

Questa disciplina, si ricorda, nasce come misura transitoria per le quote di ingresso 2021-2023 (introdotta dal D.L. 73/2022) ed è stata poi consolidata.

La procedura prevede, prima dell’invio della domanda allo Sportello Unico per l’immigrazione, una verifica preventiva del rispetto di tutti i requisiti richiesti per l’assunzione. Tale verifica riguarda, tra l’altro:

I controlli spettano a categorie professionali abilitate (consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti ed esperti contabili), oppure alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, alle quali il datore di lavoro aderisca o conferisca mandato.

Se l’esito delle verifiche è positivo, viene rilasciata un’asseverazione, documento che il datore trasmette allo Sportello Unico insieme alla richiesta di nulla osta.

La novità prevista dall’articolo 20 della legge 2 dicembre 2025, n. 182 è duplice:

Ingresso e soggiorno lavoratori altamente qualificati

L’articolo 21 modifica l’art. 27-quater, comma 6, del T.U. immigrazione, riducendo il termine per il rilascio del nulla osta da 90 giorni a 30 giorni.

Questa disposizione si applica agli ingressi di lavoratori altamente qualificati titolari o richiedenti Carta Blu UE, sulla base delle normative aggiornate dal d.lgs. 152/2023 che recepisce la direttiva (UE) 2021/1883.

Comunicazioni dei lavoratori in CIG che svolgono altra attività lavorativa

L’articolo 22 introduce un nuovo obbligo informativo per i lavoratori titolari di CIG ordinaria o straordinaria.

Si ricorda che il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale qualora non abbia dato preventiva comunicazione alla competente sede territoriale dell’INPS in merito allo svolgimento di attività lavorativa, subordinata o autonoma, diversa da quella concernente il rapporto di lavoro oggetto del trattamento di integrazione.

Il lavoratore che fruisce del trattamento di integrazione salariale deve ora anche informare immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto il relativo intervento, di aver intrapreso un'attività lavorativa in relazione alla quale ha provveduto a informare l'INPS.

NOTA BENE: L’obbligo introdotto dalla novella in esame non è posto a pena di decadenza dal trattamento.

La novella si coordina con la riforma introdotta dalla legge 203/2024 (Collegato Lavoro), che dal 12 gennaio 2025 ha ridisegnato la disciplina relativa alla compatibilità tra CIG e attività lavorativa.

Lavoro occasionale in agricoltura

L’articolo 23 della legge 2 dicembre 2025, n. 182 proroga per il 2025 la disciplina transitoria del LOAgri (Lavoro occasionale in agricoltura), introdotta dalla legge di Bilancio 2023 per il biennio 2023-2024.

Telemedicina nel pubblico impiego e responsabilità disciplinare dei medici

Infine, l’articolo 58 modifica la normativa vigente in tema di false attestazioni da parte di personale medico nel pubblico impiego (articolo 55-quinquies, comma 3, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

In particolare, si prevede che le sanzioni disciplinari applicate al medico nei casi di false attestazioni o certificazioni si estendono anche ai casi di certificazioni rilasciate attraverso sistemi di telemedicina, in relazione alla certificazione dell’assenza dal servizio, nel caso in cui vengano rilasciate certificazioni attestanti dati clinici non direttamente contestati né oggettivamente documentati;

L’individuazione dei casi e della modalità di ricorso alla telecertificazione è definita con Accordo in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, su proposta del Ministro della Salute.

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