DDL Semplificazioni, telemedicina nel pubblico impiego: sanzioni ai medici

Pubblicato il 14 ottobre 2025

L’8 ottobre 2025 l’Aula di Palazzo Madama ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge recante “Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e il miglioramento della qualità della regolazione”, ora trasmesso alla Camera dei deputati per la definitiva approvazione.

Il provvedimento, come integrato dal Senato, si compone di 74 articoli, con disposizioni che interessano una pluralità di settori: pubblica amministrazione, ambiente, edilizia, infrastrutture, digitalizzazione e sanità.

Tra le principali disposizioni in materia sanitaria suscettibili di produrre effetti rilevanti nella gestione del rapporto di lavoro, il provvedimento introduce misure di semplificazione in materia di certificazione medica e di telemedicina.

Semplificazioni in materia di certificazione medica in telemedicina

L’articolo 58 del DDL semplificazioni introduce modifiche all’articolo 55-quinquies, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”), c.d. Testo unico sul pubblico impiego, al fine di estendere le disposizioni relative alle false attestazioni anche alle certificazioni mediche rilasciate attraverso il ricorso a sistemi di telemedicina.

L’articolo 55-quinquies del Testo unico sul pubblico impiego disciplina le responsabilità penali, disciplinari e patrimoniali del lavoratore pubblico e del medico in caso di false attestazioni di presenza in servizio o di falsi certificati medici a giustificazione di assenze.

L’obiettivo della norma è tutelare la correttezza e la trasparenza nei rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione, sanzionando severamente i comportamenti fraudolenti.

False attestazioni o certificazioni: cosa prevede T.U. sul pubblico impiego

L’articolo 55-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in sintesi:

Sanzioni disciplinari per i medici

Più nel dettagio, il comma 3 dell’articolo 55-quinquies, del T.U. sul pubblico impiego dispone, in caso di condanna definitiva o di applicazione della pena per il delitto di falsa certificazione, la radiazione dall’albo professionale del medico. 

Se il medico è dipendente di una struttura sanitaria pubblica o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, si applicano anche il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione.

Inoltre, le medesime sanzioni disciplinari si applicano anche se il medico, in relazione all’assenza dal servizio, rilascia certificazioni basate su dati clinici non direttamente constatati o non oggettivamente documentati.

DDL semplificazioni: estensione della responsabilità disciplinare 

L’articolo 58 del DDL semplificazioni inserisce, nel secondo periodo del comma 3, le parole: «o indirettamente attraverso sistemi di telemedicina».

In tal modo, viene chiarito che le sanzioni disciplinari previste per i medici che rilasciano false attestazioni o certificazioni – già applicabili in caso di certificazioni basate su dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati – si estendono anche ai casi di certificazione rilasciata mediante telemedicina.

Pertanto, potrà incorrere nelle medesime sanzioni (radiazione dall’albo, licenziamento per giusta causa o decadenza dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale) anche il medico che, attraverso sistemi di telemedicina, attesti in modo indiretto dati clinici non verificabili.

Definizione dei casi e delle modalità di tele-certificazione

Allo stesso comma è aggiunto un nuovo periodo che dispone: «Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, sono definiti i casi e le modalità di ricorso alla telecertificazione.»

Tale previsione mira a disciplinare uniformemente l’utilizzo della telemedicina nella certificazione medica, garantendo coerenza tra le diverse realtà regionali e assicurando che l’impiego della tele-certificazione avvenga secondo criteri tecnici, clinici e deontologici condivisi.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Inail, obbligo codice Cnel dal 12 gennaio. Cosa cambia

27/01/2026

Congedo parentale fino a 14 anni solo per dipendenti. Contatore da aggiornare

27/01/2026

Casa familiare: convivenza di coniuge e figli non vale accettazione dell’eredità

27/01/2026

Rottamazione quinquies e CPB: precisazioni dal Fisco

27/01/2026

Contributi sanitari integrativi: non imponibili anche senza rapporto di lavoro

27/01/2026

Imposta di soggiorno: il gestore risponde davanti al giudice tributario

27/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy