Debiti del fallito, crediti del curatore. Niente compensazione

Pubblicato il 21 agosto 2017

E’ escluso che l’Amministrazione finanziaria possa porre in compensazione un credito vantato nei confronti del fallito prima dell’apertura della procedura concorsuale, con un credito della curatela fallimentare maturato dopo la dichiarazione di fallimento.

E’ quanto statuito dalla Commissione tributaria regionale Lombardia, accogliendo le ragioni di una società cessionaria – in riferimento al Fallimento di altra società - cui l’Agenzia delle Entrate aveva rigettato la richiesta di rimborso per un credito IVA, eccependo la compensazione di detto credito, con altri due crediti erariali derivanti da avvisi di accertamento notificati alla curatela fallimentare e relativi sempre ad IVA dovuta dalla fallita.

Orbene non può che ribadirsi – conclude in proposito la Commissione regionale, con sentenza n. 2970 del 5 luglio 2017 – la correttezza della decisione di primo grado, laddove si accerta che oggetto dell’istanza di rimborso è un credito della curatela fallimentare, maturato nel corso della sua attività di accertamento del passivo e di liquidazione dell’attivo. Trattasi dunque di credito che l’Amministrazione non può compensare con i debiti maturati dal fallito prima dell’apertura della procedura concorsuale.

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