Debiti, trattamento critico

Pubblicato il 08 giugno 2006

L’Agenzia delle Entrate, impegnata nelle risposte durante la videoconferenza Map (Moduli di aggiornamento professionale) del 18 maggio scorso a Torino, ha fissato un pesante limite sulla ristrutturazione dei debiti di cui al nuovo articolo 182-bis della legge fallimentare: eventuali sopravvenienze attive non possono essere considerate neutrali. Non si ritiene, cioè, applicabile agli “accordi di ristrutturazione dei debiti” il contenuto dell’articolo 88, comma 4, del Tuir, che, ai fini del regime di non imponibilità delle sopravvenienze attive, fa letteralmente riferimento alla “riduzione dei debiti dell’impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo”. Di conseguenza, ritiene l’Amministrazione finanziaria che alle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti che la società realizza a fronte degli accordi con i creditori firmatari della ristrutturazione dei debiti è applicabile la legge generale di determinazione del reddito di impresa, pertanto le stesse concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza secondo quanto disciplinato dall’articolo 109 del Tuir. Ma a questo punto il carico fiscale sul debitore che ne deriva contrasta con le finalità del legislatore, ostacolando la realizzabilità della procedura e rischiando di far rimanere inattivi gli accordi di ristrutturazione, una tra le massime novità della riforma del diritto fallimentare.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Donazione di quote societarie: quando spetta l’esenzione

28/10/2025

Bonus ristrutturazioni 2025: esclusa la detrazione al 50% per i residenti all’estero

28/10/2025

Immobile iscritto in catasto? Imu è dovuta anche senza abitabilità

28/10/2025

MIMIT, nuovi incentivi per le aree di crisi industriale di Brindisi e del Leccese

28/10/2025

Assunzione a termine: attenzione alla causale sostitutiva. I requisiti essenziali

28/10/2025

Nuovi codici ATECO e adempimenti collegati

28/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy