Decadenza delle domande di integrazione salariale

Pubblicato il 23 luglio 2020

Con il messaggio INPS 21 luglio 2020, n. 2901, l’Istituto Previdenziale ripercorre la disciplina concernente i termini decadenziali per la trasmissione delle domande di integrazione salariale direttamente connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. La predetta disciplina è stata oggetto di un duplice, o forse triplice, intervento normativo, che ha visto dapprima l’incremento delle ulteriori settimane concedibili con il Decreto Rilancio, l’introduzione di termini decadenziali ai sensi del Decreto Legge 16 giugno 2020, n. 52, e la successiva unificazione di quest’ultime prescrizioni nella Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

Difatti, ai sensi dell’art. 1, comma 2, Legge 17 luglio 2020, n. 77, sono state abrogate interamente le disposizioni del Decreto legge 16 giugno 2020, n. 52, e riportate le modifiche desiderate agli artt. 68 e ss. nella Legge di conversione del Decreto Rilancio.

Pertanto, anche successivamente all’abrogazione del Decreto Legge 16 giugno 2020, n. 52, le domande per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale dovranno essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello a cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Altresì, in sede di prima applicazione della norma, i termini sono spostati al 17 luglio 2020 se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande. Rimane, infine, invariato, il termine perentorio (15 luglio 2020) di accesso ai trattamenti di integrazione salariale per i periodi compresi tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 aprile 2020.

Si rammenta che, i datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi rispetto a quelli a cui avrebbero avuto diritto ovvero che hanno presentato istanze contenenti errori o omissioni, potranno presentare una nuova domanda entro il termine di trenta gironi dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento.

Nel caso in cui la domanda dovesse pervenire oltre i predetti termini, gli operatori dell’Istituto previdenziale provvederanno tempestivamente a respingere per decadenza la domanda, fermo restando il diritto delle aziende interessate a ripresentare l’istanza con l’indicazione di un differente periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

In fase di prima applicazione della norma, le aziende potranno, comunque, richiedere, per il tramite del Cassetto bidirezionale, una revisione parziale del provvedimento di reiezione, chiedendo l’autorizzazione del solo periodo non rientrante nel termine “decadenziale”.

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