Decessi sul lavoro. Ai superstiti aumentate le prestazioni erogate

Pubblicato il 08 dicembre 2012 Con decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 10 ottobre 2012, di prossima pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale” e disponibile sul sito del dicastero, sono stati incrementati gli importi del beneficio economico erogato a favore dei familiari superstiti dei lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro, a carico del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

Per gli eventi verificatisi tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012, l'importo della prestazione oscilla tra i 9 mila e i 25 mila euro, a seconda del numero dei familiari superstiti del lavoratore.

Il beneficio viene riconosciuto anche ai superstiti dei lavoratori privi di copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

La concessione della prestazione è subordinata alla presentazione, da parte di uno solo degli aventi diritto, di un’istanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro 40 giorni dalla data del decesso, alle sedi Inail competenti per territorio; le somme vengono erogate entro trenta giorni dall'accertamento sommario dal quale risulti che il decesso è imputabile ad infortunio sul lavoro.

I benefici concessi, i requisiti e le modalità di accesso agli stessi sono stati individuati con decreto del Ministro del lavoro del 19 novembre 2008.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto PNRR 2026: al via l'ISEE automatico

30/01/2026

Controllo a distanza e GDPR: il Garante privacy sui sistemi di monitoraggio della guida

30/01/2026

Ricongiunzione contributiva: come calcolare rate e debito residuo

30/01/2026

Email aziendale attiva dopo il licenziamento? Sanzioni dal Garante Privacy

30/01/2026

Ferie arretrate e assenza dal lavoro: quando il licenziamento è legittimo

30/01/2026

RENTRI, tracciabilità dei rifiuti: l’INL sull’uso dei sistemi GPS

30/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy