Decesso del ciclista incappato nel breccino. Il Comune è responsabile

Pubblicato il 13 marzo 2015 Con sentenza n. 4943 depositata in data 12 marzo 2015, la Corte di Cassazione, terza sezione civile, ha confermato la responsabilità civile del Comune in ordine al sinistro accaduto ad un ciclista.

Quest’ultimo, infatti, imbattendosi nella ghiaia lungo un tratto di strada provinciale all’altezza dell’incrocio con altro sterrato comunale, aveva perso totalmente il controllo del mezzo, cadendo e decedendo poco dopo.

Nella vicenda da cui origina detta pronuncia, vi era stato innanzitutto un giudizio penale con cui era stata condannata la sola Amministrazione provinciale ed assolta quella comunale, in ordine al concorso nel reato di omicidio colposo.

Nel giudizio civile successivamente instauratosi, tuttavia, sia in primo che in secondo grado, era stata parimenti dichiarata la responsabilità in solido del predetto Comune in ordine al risarcimento dei danni, stante la provenienza dalla strada comunale del breccino che aveva provocato il sinistro..

Avverso la condanna, il Comune ricorreva in Cassazione, adducendo innanzitutto come il giudice di merito si fosse limitato, nel fondare il proprio convincimento, a richiamare la sentenza penale, senza alcuna autonoma valutazione delle risultanze probatorie.

Con la pronuncia in questione, la Cassazione ha tuttavia respinto detta censura, ritenendo congruamente motivata la ricostruzione dei fatti operata dai giudici territoriali.

Ha parimenti respinto l’eccezione con cui il Comune ricorrente negava l’esistenza di un suo obbligo di custodia e manutenzione della strada, adducendo la mancanza di prova certa circa la provenienza della ghiaia dal tracciato comunale, nonché l’intervento di altri fattori (elevata velocità del ciclista e abbondanza di piogge il giorno prima) che, collocandosi come “caso fortuito”, avrebbero escluso la sua responsabilità ex art. 2051 c.c.

Le censure del ricorrente avrebbero infatti richiesto la rivalutazione dei fatti nel merito - a detta della Corte,  già correttamente operata dai giudici territoriali - non ammissibile in sede di legittimità.
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