Decoro del compenso e potere di vigilanza

Pubblicato il 29 gennaio 2015 Secondo il Consiglio di Stato – sentenza n. 238 del 22 gennaio 2015 – non può affermarsi che la regola deontologica che impone di praticare compensi commisurati al decoro della professione possa trovare una copertura normativa nell'articolo 2233, comma 2, del Codice civile la quale, occupandosi del contratto d'opera intellettuale, prevede espressamente che “in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione”.

Detta norma, infatti, si indirizza al singolo professionista, disciplinando i suoi rapporti con il cliente nell'ambito del singolo rapporto contrattuale, ma non attribuisce alcun potere di vigilanza agli Ordini in merito alle scelte contrattuali dei propri iscritti.

Non può, conseguentemente, l'Ordine, controllare che il compenso liberamente pattuito sia comunque adeguato al decoro della professione.
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