Decreto alluvione: come presentare istanza di sospensione in agricoltura

Pubblicato il 01 settembre 2023

Facendo seguito alla precedente circolare n. 67 del 20 luglio 2023, per la cui trattazione si rinvia all’articolo “Decreto alluvione, istruzioni Inps su sospensione e ripresa dei versamenti”, l’Inps interviene nuovamente a definire le modalità di richiesta della sospensione dei termini dei versamenti dei contributi e degli adempimenti informativi previsti dal Decreto alluvione (decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61), con riferimento al settore agricolo.

Vediamo quanto riportato nel messaggio n. 3035 del 31 agosto 2023, non prima di fare un riepilogo sull’ambito soggettivo ed oggettivo della sospensione in oggetto.

Ambito oggettivo e soggettivo della sospensione

La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail a carico di aziende e lavoratori, in scadenza dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, è stata disposta, come sopra accennato, dall’art. 1, comma 2, del Decreto alluvione per i soggetti che, al 1° maggio 2023, avevano la residenza o la sede legale o operativa nei seguenti territori:

Per quel che riguarda l’ambito soggettivo, destinatari della sospensione in esame sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

Presentazione della domanda per il settore agricolo

Le aziende del settore agricolo, come riportato nella citata circolare n. 67/2023, devono inoltrare apposita istanza tramite il “Cassetto previdenziale per aziende agricole” e il “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi” nella sezione “Domande Telematiche” (Istanza di sospensione) a decorrere dal 1° settembre 2023 al 30 settembre 2023.

Con il messaggio n. 3035/2023, a parziale modifica di quanto indicato con la citata circolare n. 67/2023, l’Inps comunica che l’istanza di sospensione con titolo “Sosp. eventi alluvionali 1° Maggio 2023 Emilia-Romagna” potrà essere presentata con le seguenti modalità:

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