Decreto banche, indennizzi e recupero crediti

Pubblicato il 02 maggio 2016

E' stato approvato dal Consiglio dei ministri del 29 aprile 2016 il decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali oltre che a favore degli investitori in banche in liquidazione.

Il provvedimento, nello specifico, mira a sanare le posizioni dei 10mila obbligazionisti subordinati delle quattro banche poste in risoluzione nel novembre 2015 (Carichieti, CariFerrara, Banca Marche ed Etruria), oltre ad accelerare l’iter per le attività di recupero dei crediti.

Obbligazionisti rimborsati in automatico

Il Premier Renzi ha spiegato che per circa 10.000 risparmiatori, ossia quasi tutti i clienti delle quattro banche che hanno investito in bond subordinati prima del 12 giugno 2014, vi potrà essere un rimborso forfettario fino all’80%. Esistono però delle condizioni di reddito o di patrimonio che bisogna vedere rispettate per poter accedere al suddetto rimborso automatico: si deve avere o un reddito inferiore a 35 mila euro oppure un patrimonio mobiliare inferiore ai 100 mila euro.

Il limite temporale che dà diritto all'indennizzo diretto coincide con la data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale europea della direttiva europea BRRD con le nuove norme per la risoluzione bancaria, ossia il 12 giugno 2014.

Non rientrano, invece, nell'indennizzo 158 persone, che hanno investito in titoli subordinati delle quattro banche in liquidazione dopo l’entrata in vigore della suddetta direttiva europea. Per questi ultimi, dunque, si apre la strada del ricorso all'arbitrato.

Recupero crediti accelerato

Si legge nel comunicato stampa relativo al CdM n. 115 del 29 aprile che per ridurre i tempi di recupero dei crediti vengono adottati termini più brevi per la facoltà dei debitori di fare opposizione agli atti dell'esecuzione; il giudice deve disporre la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo per le somme non contestate, anche in presenza di una opposizione del debitore, l’acquirente del bene in un’asta giudiziaria può indicare l’assegnazione dello stesso a un soggetto terzo.

In tal modo, secondo Renzi, l’abbattimento dei tempi dovrebbe essere drastico, passando a 6-8 mesi.

Misure a sostegno delle imprese

Con il provvedimento viene poi introdotto anche il “pegno non possessorio” e il “patto marciano”, due misure a sostegno delle imprese, che conferiscono certezza e rapidità alle procedure anche grazie all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Pegno non possessorio

In caso di fabbisogno di accesso al credito, per favorire l'impresa nella produzione di reddito, viene introdotto il pegno non possessorio, che consente alla stessa impresa che chiede un finanziamento alla banca di dare in pegno un bene mobile destinato all’esercizio dell’impresa (esempio un macchinario), continuando comunque ad utilizzarlo nel processo produttivo. Nell’ordinamento precedente, invece, si perdeva l’uso del bene gravato da pegno.

La banca concede il finanziamento all'impresa con contratto scritto, dove deve essere indicato l'importo massimo garantito.

Presso l'Agenzia delle Entrate viene istituito un registro, denominato “Registro dei pegni non possessori”.

Patto marciano

E' introdotta la facoltà di ricorrere a tale patto nei contratti di finanziamento stipulati tra istituti finanziari e imprese. Nel caso di finanziamento con garanzia di un bene immobile (che non deve essere la residenza dell’imprenditore), viene riconosciuta la possibilità alle parti di stipulare un contratto di cessione del bene stesso che diviene efficace in caso di inadempimento del debitore.

In altri termini, se il debitore è inadempiente nella restituzione del credito il contratto di cessione del bene immobile diventa efficace.

Nel caso di rimborso tramite rate mensili, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate.

In caso di cessione dell’immobile per indadempimento l'impresa non dovrà corrispondere nessuna somma alla banca se il valore di vendita dell'immobile è inferiore al debito residuo. Nel caso in cui il valore del bene immobile venduto per inadempimento supera il debito residuo, la banca dovrà pagare al debitore la differenza tra i due importi.

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