Con la pubblicazione del decreto attuativo del 9 aprile 2025, entrato in vigore il 23 maggio 2025, prende ufficialmente il via una delle misure più rilevanti del PNRR dedicate all’edilizia pubblica residenziale. Si tratta di una linea di intervento prevista dall’art. 1, commi 513–519 della Legge 207/2024, finalizzata a promuovere la riqualificazione energetica degli immobili di proprietà pubblica con un miglioramento minimo dell’efficienza energetica del 30%.
La misura si inserisce nel nuovo modello di finanziamento dell’edilizia residenziale pubblica: non più basato su detrazioni fiscali, come nel caso del Superbonus, ma su un mix di contributi diretti e prestiti agevolati, erogati tramite soggetti specializzati: le ESCo.
Secondo il decreto legislativo n. 115/2008, una ESCo (Energy Service Company) è una persona giuridica organizzata in forma d’impresa, anche in forma associata (consorzi, contratti di rete, ATI), che fornisce servizi energetici o altre misure per migliorare l’efficienza energetica presso l’utente finale, assumendosi un margine di rischio finanziario. Per partecipare alla misura, devono essere in possesso della certificazione UNI CEI 11352 in corso di validità.
Il decreto del 9 aprile 2025 disciplina con precisione le caratteristiche degli investimenti che possono accedere al sostegno finanziario previsto. Sono ammissibili esclusivamente i progetti che riguardano edifici di edilizia residenziale interamente di proprietà pubblica, già dotati o che, al termine degli interventi, saranno dotati di impianti centralizzati di climatizzazione.
La condizione imprescindibile per l’accesso all’agevolazione è che gli interventi garantiscano un miglioramento dell’efficienza energetica pari ad almeno il 30%, secondo le specifiche tecniche indicate nell’Allegato 1 del decreto.
Per quanto riguarda le priorità, il decreto stabilisce che saranno privilegiati i progetti relativi a edifici non beneficiari di agevolazioni pubbliche o dell’Unione europea negli ultimi cinque anni e quelli che presentano un livello di progettazione non inferiore al progetto di fattibilità tecnico-economica, come definito nel Codice dei contratti pubblici.
Sono invece esclusi dagli incentivi gli investimenti legati a combustibili fossili, a attività con emissioni di gas a effetto serra superiori ai parametri UE, nonché quelli connessi a discariche, inceneritori e impianti di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti, in coerenza con i principi ambientali dell’Unione europea e il rispetto del DNSH (Do No Significant Harm).
Il sistema di sostegno finanziario previsto dal decreto è concepito per incentivare in modo concreto la realizzazione di interventi di efficientamento energetico, garantendo una copertura mista tra contributi a fondo perduto e strumenti di credito.
Il costo complessivo degli interventi è determinato sulla base dei prezzari pubblici previsti dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), comprensivo delle spese per prestazioni professionali, incluse quelle relative alla redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) e delle asseverazioni tecniche, garantendo così trasparenza, congruità e uniformità nella valutazione economica degli interventi.
Gli incentivi previsti dal decreto non possono essere cumulati con altri contributi, crediti d’imposta o agevolazioni finanziati dall’Unione europea se riferiti agli stessi costi ammissibili. Tuttavia, è consentita la cumulabilità con incentivi finanziati da risorse diverse da quelle europee, purché il totale degli aiuti ricevuti non superi il 100% del costo effettivamente sostenuto per l’intervento. In questo quadro, risulta ad esempio compatibile il cumulo con il “Conto Termico 2.0” (DM 16 febbraio 2016), trattandosi di un incentivo statale. Allo stesso modo, anche le bozze del futuro Conto Termico 3.0 prevedono una disciplina di cumulabilità sostanzialmente analoga, rendendo possibile l'integrazione degli strumenti per massimizzare l’efficacia economica degli interventi di efficientamento energetico.
La fase di presentazione dei progetti è centralizzata e digitalizzata, al fine di garantire trasparenza, tracciabilità e rispetto del limite complessivo di spesa. Le ESCo, uniche destinatarie delle agevolazioni previste dal decreto, devono trasmettere le proposte di investimento attraverso una piattaforma informatica dedicata, messa a disposizione dal soggetto attuatore della misura. La documentazione da allegare è articolata e deve comprendere:
Inoltre, è necessario indicare nel dettaglio l’importo del sostegno finanziario richiesto, distinguendo tra quota a fondo perduto e quota finanziabile tramite CDP, e segnalare l’eventuale utilizzo di risorse proprie o altri finanziamenti. La proposta deve includere anche gli Attestati di Prestazione Energetica (APE) ante e post operam, oltre a due asseverazioni tecniche rilasciate da professionisti abilitati: una che certifichi il raggiungimento di un miglioramento dell’efficienza energetica pari o superiore al 30%, l’altra che attesti la congruità dei costi, secondo i criteri fissati dal Codice dei contratti pubblici.
Il cronoprogramma attuativo della misura prevede scadenze precise per garantire l’effettiva operatività del meccanismo di incentivazione.
È importante sottolineare che, pur trattandosi di una misura inserita nel contesto del PNRR, la realizzazione materiale dei cantieri potrà proseguire anche oltre la scadenza naturale del Piano, offrendo così maggiore flessibilità ai soggetti attuatori e garantendo il completamento degli interventi in tempi compatibili con la complessità delle opere da realizzare.
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