Decreto correttivo al Codice della Crisi d’Impresa: domanda prenotativa

Pubblicato il 24 settembre 2024

Il 4 settembre 2024 è stato approvato, in sede di riunione del Consiglio dei Ministri, il terzo decreto correttivo al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII). Questo decreto, che sarà pubblicato a breve sulla Gazzetta Ufficiale, mira a risolvere alcune questioni interpretative emerse dall'inizio dell'applicazione del Codice e a correggere alcuni errori.

Le modifiche introdotte hanno lo scopo di migliorare la normativa relativa alla crisi d'impresa e all'insolvenza e di rafforzare l'efficacia degli strumenti già esistenti, offrendo così una maggiore protezione alle imprese in difficoltà.

Tra le novità inserite nell’ultima stesura vi sono: lo stralcio dei debiti fiscali e previdenziali, la composizione negoziata della crisi, la prededucibilità dei crediti professionali e interventi sulle procedure di sovraindebitamento.

Quanto allo stralcio dei debiti fiscali, viene stabilito che divenga possibile nel concordato preventivo con continuità aziendale anche senza il consenso dei creditori pubblici.

Viene poi garantita la prededucibilità dei compensi per i professionisti anche se la prestazione è richiesta dal debitore per il buon esito dello strumento concorsuale.

Previsto l’ampliamento dell’accesso alla composizione negoziata anche per le imprese in squilibrio patrimoniale, prevenendo situazioni di crisi conclamata.

Con riferimento al cram down fiscale, si segnala un aumento delle soglie minime di soddisfazione del debito fiscale e previdenziale negli accordi di ristrutturazione dei debiti: 60% con adesione del 25% dei creditori e 70% con adesione inferiore.

Invece, sulle misure protettive nella composizione negoziata, si registra un parere per limitare l’estensione delle misure protettive nella composizione negoziata a 180 giorni.

Ma una rivisitazione riguarda anche l’articolo 44 del CCII sulla domanda prenotativa.

Domanda prenotativa

L’articolo 44 - Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione - del vecchio Codice della Crisi e dell’Insolvenza disponeva che:

Circa i termini indicati, il Correttivo modifica l'istituto, permettendo la proroga ogniqualvolta ci siano motivi giustificati, dimostrati dalla preparazione del progetto di gestione della crisi. Questo è possibile anche in presenza di richieste di liquidazione giudiziale, a condizione che il debitore non abbia causato ritardi durante la fase iniziale e che vi siano state difficoltà comprovabili nella preparazione del piano.

Questa decisione si giustifica considerando che, realisticamente, 60 giorni sono insufficienti per elaborare un piano e una proposta adeguati. Pertanto, l'attuale divieto di proroga si traduce spesso nell'impossibilità pratica di iniziare un percorso di ristrutturazione.

Una correzione riguarda anche il termine di decorrenza: si previsto che il termine inizi a decorrere "dall'iscrizione di cui all'articolo 45, comma 2", ossia dall'iscrizione nel registro delle imprese del decreto con cui il Tribunale stabilisce il termine stesso, il quale deve essere trasmesso dal cancelliere entro il giorno successivo alla sua emissione.

Questa disposizione riconosce l'importanza, sottolineata da una parte della dottrina, di non ignorare i tempi che l'organo giudiziario può impiegare nell'esaminare il ricorso prenotativo, soprattutto in un contesto dove il termine è stato notevolmente ridotto rispetto al passato.

In generale, la lettera a) del comma 1 dell’articolo 44 del CCII è stata modificata in modo da allinearsi alle modifiche apportate all'articolo 46, dal quale è stato eliminato il riferimento alla domanda prenotativa per motivi di coerenza sistematica.

Questo allineamento si realizza introducendo una specifica sui risultati legati al deposito della domanda prenotativa, che fa parte di una fase del processo unitario che non porta necessariamente al concordato preventivo, e allo stesso tempo chiarisce che l'articolo 46 si applica unicamente alla domanda "completa" che mira all'avvio della procedura di concordato.

In questo contesto, se il debitore presenta una domanda secondo l'articolo 40 riservandosi di presentare in seguito la proposta, il piano e gli accordi (la cosiddetta "domanda ex articolo 44" non esiste di per sé, ma è considerata tale nell'uso comune), si cerca di risolvere le incertezze interpretative riguardo agli effetti della domanda prenotativa e si specifica il campo di applicazione dell'articolo 46.

È mantenuto il riferimento al comma 1-ter per consentire all'impresa di beneficiare, al momento della domanda prenotativa, del regime dello strumento scelto. In questa circostanza, è tuttavia necessario il deposito di un progetto di piano per la gestione della crisi e dell'insolvenza conforme allo strumento selezionato. Questo progetto di piano è diventato un requisito per ottenere la proroga del termine stabilito dal tribunale e per bilanciare il fatto che, per promuovere una soluzione concordata, è stata modificata la norma che vietava la proroga del termine durante la pendenza di domande di apertura di liquidazione giudiziale contro la stessa impresa.

Se la domanda, presentata attraverso il procedimento dell'articolo 40 senza depositare tutta la documentazione, non indica lo strumento, si applica il regime più stringente del concordato preventivo.

Sono, poi, stati aggiunti tre nuovi commi all'articolo 44:

- il comma 1-bis, che per uniformare e completare la normativa sugli effetti dell'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, stabilisce chiaramente la sospensione degli obblighi previsti dal codice civile per proteggere l'integrità del capitale sociale anche in caso di domanda prenotativa;

- il comma 1-ter, che specifica le conseguenze degli atti di straordinaria amministrazione urgenti effettuati senza autorizzazione, prevedendo la loro inefficacia e la revoca del decreto che concede il termine;

- il comma 1-quater, che offre a chi presenta una domanda prenotativa la possibilità di sfruttare il regime specifico associato allo strumento scelto, mediante la presentazione di un progetto di regolazione della crisi conforme alla disciplina dello strumento selezionato.

Commissario giudiziale

Quanto al commissario giudiziale, si passa dalla mera facoltà all’obbligo di nomina. Questo perché molte volte i ricorsi prenotativi celano abusi che solo l’occhio attento del commissario può aiutare l’organo giudicante a scovare.

A tale riguardo, la legge attribuisce al commissario poteri di indagine particolarmente profondi, essendo richiamato dall’art. 44 quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale dall’art. 49, comma 5, lettera f).

Per la precisione, il commissario può:

1) accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

2) accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

3) acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

4) acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

5) acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

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