Decreto crescita, sostegno ai liberi professionisti. Nuova mini Ires

Pubblicato il 29 marzo 2019

Il Governo prosegue l’esame del Decreto “crescita”, che è atteso in Consiglio dei ministri già dai prossimi giorni.

Nella bozza del provvedimento – secondo le prime anticipazioni – molte le misure per incentivare gli investimenti delle imprese, ma non solo.

Casse private a sostegno degli iscritti

Alcune misure agevolative previste dal Decreto crescita sono pensate anche a favore dei liberi professionisti.

L'articolo 14 del Dl, rubricato “sostegno allo sviluppo dell'attività dei liberi professionisti”, stabilisce che: “al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale e l'inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro, gli enti di previdenza di diritto privato possono prevedere, a favore degli iscritti, forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno al reddito e all'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, nonché di welfare”.

Pertanto, gli enti di previdenza privati potranno destinare fino al 5% dei rendimenti lordi cumulati del patrimonio per istituire nuovi strumenti di welfare e di sostegno al reddito a favore dei propri iscritti.

Il provvedimento indica “una serie di misure di sostegno attualmente non previste nell'ambito delle prestazioni già erogate”, come per esempio:

Si potranno, poi, istituire dei fondi di garanzia per favorire: l'accesso al credito, misure di sostegno per l'acquisto della prima casa e per l'apertura dello studio, oltre che per il completamento degli studi e per la formazione.

Mini Ires, nuove aliquote

La misura nota come mini Ires, approvata dalla Legge di bilancio 2019 (aliquota del 15% su quote di ammortamento a condizione di reinvestire in innovazione e assunzioni), è stata ritenuta troppo complicata dagli addetti ai lavori, così nel Decreto “crescita” ci si sta lavorando, al fine di renderla più appetibile.

È previsto un calo graduale dell’aliquota Ires dall'anno di imposta 2019 al 2022, con la percentuale che passerà al 21,5% per il 2020 e al 20,5% per il 2021, fissandosi a regime al 20% dal 2022.

Questa riduzione non interesserà le banche.

L'aliquota agevolata si applicherà sugli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili nei limiti dell'incremento di patrimonio netto.

Spesometro per le vendite online

Per gli anni 2019 e 2020, i soggetti che gestiscono le piattaforme online trasmetteranno all'Agenzia delle Entrate, da luglio, e poi entro il mese successivo a ciascun trimestre, i dati sulle vendite avvenute sulla piattaforma elettronica verso consumatori finali.

Il soggetto passivo debitore dell'Iva sarà il gestore della piattaforma online nel caso non trasmetta i dati richiesti.

Agevolazioni per i rimpatriati

Misure di favore sono previste anche per i cosiddetti cervelli fuggiti all’estero.

Dal 2020, i docenti e i ricercatori italiani che vorranno rientrare a lavorare in patria potrebbero vedere il loro imponibile ridotto del 70% (in precedenza l’aliquota si attestava al 50%), a cui si andrebbero ad aggiungere anche condizioni di accesso semplificate.

Inoltre, l'agevolazione è estesa anche a chi avvierà l'attività di impresa, con diritto di maggiori agevolazioni fiscali in caso si abbia famiglia.

Patent box, novità

Alcune novità del Decreto riguardano anche l’agevolazione fiscale del patent box.

È all’esame una nuova modalità semplificata, che dovrebbe ovviare ai tempi lunghi che le imprese e i funzionari dell'Agenzia delle Entrate hanno dovuto sopportare fino ad oggi. Le imprese potranno evitare la procedura di ruling e determinare in autonomia il reddito agevolabile.

L’Agenzia delle Entrate dovrà, comunque, intervenire con un proprio provvedimento con cui dettare le istruzioni per questa nuova modalità semplificata di accesso all’agevolazione.

I soggetti che esercitano l'opzione semplificata dovranno ripartire la variazione in diminuzione in tre quote annuali, di pari importo, da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'Irap relative al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi.

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