Decreto Dignità, vincoli sulla somministrazione a termine

Pubblicato il 16 luglio 2018

Nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2018 è stato pubblicato il D.L. n. 87 del 12 luglio 2018 (c.d. Decreto Dignità), entrato in vigore dal 14 luglio 2018, che, tra le altre questioni, pone una stretta alla somministrazione a termine.

Infatti, per la somministrazione a termine il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore diventa soggetto alla nuova disciplina sul contratto a termine per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni relative al numero complessivo di contratti a tempo determinato ed il diritto di precedenza.

Quindi, dal 14 luglio 2018 il contratto di somministrazione potrà durare, al massimo, ventiquattro mesi e se superiore ai dodici mesi necessiterà il rispetto delle causali giustificatrici di cui al comma 1, art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 come modificato dal c.d. Decreto Dignità.

Inoltre, anche la somministrazione a termine potrà essere prorogata massimo quattro volte ed il termine di decadenza per impugnare il contratto è fissato in centottanta giorni.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NASpI: quando è possibile il ripristino dell’indennità? La parola alla Cassazione

27/08/2025

Concorso Giustizia 2025: 2.970 posti per funzionari e assistenti

27/08/2025

Licenziamento orale non provato? Assenza ingiustificata

27/08/2025

Lavoro festivo e turni continuativi: la Cassazione fa chiarezza

27/08/2025

Fondo Dote Famiglia 2025: contributi sportivi per minori con ISEE basso

27/08/2025

Contratto preliminare: no all'Iva sul deposito cauzionale

27/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy