Decreto dignità. Più equo il compenso per i licenziamenti ingiustificati

Pubblicato il 16 luglio 2018

Il D.L. n. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità), andando a modificare l'articolo 3, comma 1, D.Lgs. n. 23/2015, ha stabilito che, qualora risulterà accertato che non ricorrano gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice – dopo aver dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento - condannerà il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio.

Tale indennità – che fino al 13 luglio non poteva essere inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità – dal 14 luglio 2018 non potrà essere inferiore a sei e superiore a trentasei mensilità.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge di Bilancio 2026 in GU: guida alle novità in materia di lavoro

31/12/2025

Decreto sicurezza sul lavoro, legge in GU: le novità

31/12/2025

CBAM: avvio dal 1° gennaio 2026. Obblighi per importatori

31/12/2025

Conguaglio contributivo 2025: dall'Inps regole, scadenze e istruzioni

31/12/2025

Interesse legale 2026 all’1,60%: impatto su contributi e sanzioni

31/12/2025

Pensioni: adeguamento alla speranza di vita, con deroghe

31/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy