Decreto fiscale. Violazioni da quadro RW, con un subemendamento niente sanatoria

Pubblicato il 26 novembre 2018

Ancora limature per il decreto fiscale, Dl 119/2018.

Privacy. Sul fronte privacy, per ora, è concretizzato un freno all'utilizzo dei big data: con un emendamento approvato dalla commissione Finanze del Senato, Sogei non potrà utilizzare soggetti terzi nella conservazione dei dati delle fatture.

Precompilate Iva. A partire dalle operazioni Iva 2020 l’agenzia delle Entrate, sulla base dei dati acquisti con la fatturazione elettronica, metterà a disposizione dei soggetti passivi le precompilate Iva.

L'accettazione della precompilata fa venir meno l’obbligo di tenuta di tali registri.

Corrispettivi. Anche i registri dei corrispettivi potranno essere tenuti con modalità elettroniche: l’obbligo della trascrizione su registri cartacei scatterà solo in caso di specifica richiesta degli organi di controllo in sede di verifica, come già previsto per i registri di fatture emesse e ricevute.

Imprese non Ias. Tocca i bilanci delle imprese non Ias l'emendamento che reintroduce la facoltà di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante, ossia di operare la sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli.

L'equiparazione, in via eccezionale e ai soli fini valutativi, dei titoli iscritti nell'attivo circolante del bilancio a quelli immobilizzati riprende il decreto 185 del 2008, che consentiva di non svalutare i titoli di debito e partecipativi, quotati e non quotati (non i derivati).

La disposizione riguarda l'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato e non il bilancio consolidato.

Sanatoria delle irregolarità formali, niente quadro RW

Con un sub-emendamento - 9.1000/5 Accoto - presentato sull'emendamento ancora sul tavolo della Commissione del Senato, si provvede a restringere il campo della sanatoria delle irregolarità formali: non potranno essere regolarizzate le violazioni da quadro RW.

La Proposta di modifica n. 9.1000/5 al DDL n. 886:

"All'emendamento 9.1000, dopo il comma 4, inserire il seguente:

'4-bis. La procedura non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato'.".

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