Arrivano i click day per far entrare in Italia e assumere lavoratori stranieri nell’ambito delle quote stabilite per il 2025.
Gli ingressi autorizzati sono oltre 180.000 e i datori di lavoro che hanno precompilato le domande nel mese di novembre 2024 possono inviarle tramite la sezione Sportello Unico Immigrazione del Portale Servizi del Ministero dell’Interno.
Vediamo i dettagli.
I click day di febbraio 2025 in particolare coinvolgono i settori:
Lavoro subordinato non stagionale 5 febbraio 2025 (dalle ore 9, modello domanda B2020)
Assistenza familiare e socio-sanitaria 7 febbraio 2025 (dalle ore 9)
Settore agricolo e turistico-alberghiero 12 febbraio 2025 (dalle ore 9, modello domanda C-STAG)
Fino alle ore 20 del 4 febbraio 2025 si può accedere, sul Portale Servizi-ALI, alla sezione “COMPILA DOMANDE DECRETO FLUSSI 2025/CLICK-DAY 2025”, in sola lettura, in modo tale da poter visualizzare le domande di propria competenza ed il relativo stato di lavorazione.
Se, a fronte di una segnalazione aperta nel periodo 13-19 gennaio 2025, le domande non risultassero ancora nello stato di lavorazione corretto è possibile aprire una nuova segnalazione (indicando l’identificativo della domanda ed il numero del ticket aperto nel periodo citato) perché la domanda possa essere lavorata.
Per l’anno 2025, i datori di lavoro possono presentare come utenti privati fino ad un massimo di tre richieste di nulla osta al lavoro.
Tale limite non si applica alle richieste presentate dalle organizzazioni datoriali di categoria di cui all’articolo 24 bis del T.U.I., dai soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 12/1979, dalle agenzie di somministrazione di lavoro regolarmente iscritte all’Albo informatico delle Agenzie per il Lavoro (APL).
La trasmissione delle istanze di nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non stagionale) è consentita ai datori di lavoro i cui codici ATECO rientrano nei settori produttivi indicati all’articolo 6, comma 1 e all’articolo 7, comma 1 del D.P.C.M. del 27 settembre 2023, fatto salvo quanto previsto per il settore dell’assistenza familiare.
Per tutti i settori, in base all’articolo 24 bis T.U.I., è necessario acquisire l'asseverazione con cui viene certificato il rispetto dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell’assunzione di lavoratori stranieri.
NOTA BENE: l’asseverazione è necessaria anche per il settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria.
L’asseverazione non è invece richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle organizzazioni di categoria firmatarie del Protocollo d’Intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato il 1° ottobre 2024.
L’adesione al Protocollo consente inoltre di sostituire la richiesta di nulla osta al lavoro con una comunicazione da parte del datore di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato che viene successivamente per via telematica alle Rappresentanze diplomatico-consolari ai fini del successivo rilascio del visto.
Ai fini della presentazione della domanda, come previsto dall’art. 1, comma 1, lett. e) del decreto legge n. 145/2024, è necessario dotarsi di indirizzo pec e registrarla nelle seguenti banche dati:
La registrazione della pec nelle banche dati è fondamentale non solo nella fase di precompilazione, ma anche per il successivo iter procedimentale, in quanto l’indirizzo pec deve intendersi quale domicilio eletto dal richiedente per tutte le comunicazioni che allo stesso perverranno da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI).
E’ irricevibile la domanda del datore di lavoro che nel precedente triennio non abbia sottoscritto, salvo causa a lui non imputabile, il contratto di soggiorno richiesto (articolo 22, comma 2 ter T.U.I.).
E’ irricevibile, inoltre, la domanda presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione, risulti emesso decreto che dispone il giudizio per il reato di cui all’art. 603-bis c.p. o emessa sentenza di condanna non definitiva per il predetto reato.
Settore |
Data |
Descrizione |
---|---|---|
Lavoro subordinato non stagionale (art. 6, comma 3, lett.a) |
5 febbraio 2025 |
Apertura per i lavoratori subordinati non stagionali di vari settori. |
Assistenza familiare e socio-sanitaria (art. 6, commi 3 e 4) |
7 febbraio 2025 |
Quote riservate per lavoratori nel settore dell’assistenza. |
Settore agricolo e turistico-alberghiero |
12 febbraio 2025 |
Apertura per il lavoro stagionale agricolo e turistico. |
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