Decreto proroga spesometro ed esterometro in "GU". Rinviata anche la LIPE

Pubblicato il 06 marzo 2019

E’ finalmente arrivata l’ufficialità della proroga del termine per l’invio delle comunicazioni dei dati delle fatture relative ai cosiddetti spesometro ed esterometro.

Il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 54 del 5 marzo 2019.

Spesometro ed esterometro, ufficiale il rinvio al 30 aprile 2019

Il provvedimento sancisce che il termine del 28 febbraio 2019 previsto per l’effettuazione delle comunicazioni dei dati di cui all'articolo 21, comma 1, del Dl n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010 (cosiddetto spesometro), è prorogato al 30 aprile 2019.

Anche per l’esterometro viene confermato il rinvio dal 28 febbraio al 30 aprile 2019 del termine per la trasmissione delle comunicazioni dei dati delle operazioni transfrontaliere, ma con una novità: la proroga riguarda sia le fatture del mese di gennaio che quelle del mese di febbraio.

Altri differimenti importanti: LIPE e IVA per le vendite a distanza mediante interfacce elettroniche

Nel decreto del Presidente del Consiglio Conte sono confluiti, poi, anche altri differimenti importanti.

All’articolo 2 è sancita la proroga del termine di trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativi al quarto trimestre 2018.

La cosiddetta LIPE, la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA del quarto trimestre 2018, la cui scadenza originaria era fissata per il 28 febbraio 2019, è rinviata al 10 aprile 2019. Pertanto, entro tale data i contribuenti trimestrali devono procedere con la trasmissione delle comunicazioni dei dati relativi alle liquidazioni periodiche dell’Imposta sul valore aggiunto.

Analogamente sono stati rinviati dal 16 aprile 2019 al 16 maggio 2019 i termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta ai sensi dell'art. 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, da parte dei soggetti passivi che facilitano tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop.

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